Regolamento ex art. 9 Legge Professionale: “Specializzazioni”


Tribunale di Napoli. Piazza Coperta. Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’Associazione Sindacato Forense, il primo dei tre corsi di approfondimento relativi ai punti più “caldi” della nuova Legge Professionale n. 247/2012, organizzati dall’Associazione Nazionale Forense e dal Sindacato Forense di Napoli.

L'avv. Vincenzo Improta (Presidente del Sindacato Forense di Napoli),  l'Avv. Alessandro Numis (Foro di Napoli), l'Avv. Giovanni Delucca (Foro di Bologna), l'Avv. Paolo Pannella (Foro di Napoli)
L’avv. Vincenzo Improta (Presidente del Sindacato Forense di Napoli), l’Avv. Alessandro Numis (Foro di Napoli), l’Avv. Giovanni Delucca (Foro di Bologna), l’Avv. Paolo Pannella (Foro di Napoli).

L’evento, arricchito dai contributi degli avvocati Giovanni Delucca (Foro di Bologna), Paolo Pannella (Foro di Napoli) e Alessandro Numis (Foro di Napoli), – con i saluti di Gino Canale (Foro di Napoli) – ha messo in luce le numerose falle della L.P., con particolare riferimento all’art.9 – al centro del dibattito odierno –  rubricato “Specializzazioni” che per comodità dei lettori viene qui fedelmente riprodotto.

Art. 9. Specializzazioni*

1. E’ riconosciuta agli avvocati la possibilita’ di ottenere e
indicare il titolo di specialista secondo modalita’ che sono
stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del
CNF, ai sensi dell’articolo 1.
2. Il titolo di specialista si puo’ conseguire all’esito positivo
di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel
settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalita’ di svolgimento sono
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso
le facolta’ di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli
ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta
formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
All’attuazione del presente comma le universita’ provvedono
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata
esperienza professionale maturata nel settore oggetto di
specializzazione e’ riservato agli avvocati che abbiano maturato
un’anzianita’ di iscrizione all’albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che
dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e
continuativo attivita’ professionale in uno dei settori di
specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della
valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi
formativi nonche’ dei titoli ai fini della valutazione della
comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri
sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e
continuativo di attivita’ professionale in uno dei settori di
specializzazione.
6. Il titolo di specialista puo’ essere revocato esclusivamente dal
CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva
di attivita’ professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche
e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare
il relativo titolo con le opportune specificazioni.

* fonte Gazzetta Ufficiale

Analizzando la norma ed il relativo schema di decreto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista”, così come messo in luce dagli illustri relatori, non è possibile non convenire sulla lacunosità e sulla iniquità di alcune determinazioni. In primis, dalla lettera della legge appare che l’ottenimento del titolo di specialista sia conseguibile all’esito di percorsi formativi di durata biennale o per comprovata esperienza professionale. Non sembra che all’interno del dettato normativo sia stata esplicata una definizione di “area di specializzazione”, né di “ambito di competenza”.
 L’elemento più interessante, poi, è fornito dai luoghi deputati all’organizzazione ed espletamento di tali corsi formativi identificati nelle Università di Giurisprudenza, omettendo peraltro gli ‘addetti’ ai quali sarebbe riferibile la reale ed effettiva organizzazione. Corsi di durata biennale, e conclusione con esito positivo valutata da un’improbabile Commissione senza però individuare ed enunciare i criteri di valutazione per giungere al tanto sospirato “esito positivo”. Ancora, molto allettante, la dimostrazione della “comprovata esperienza” maturata nel settore di specializzazione.

Aspre pertanto, le critiche ad una disposizione che evidentemente fa acqua da molte parti. Confidare nelle concertazioni e nel confronto? Se guardiamo a ciò che abbiamo oggi sul piatto, sembra che abbiano prodotto risultati assai positivi! Se ci vogliono 50 cause per uno specialista in una sola materia, quante ne saranno richieste per dimostrare la continuità professionale?

Lasciamo i coraggiosi lettori, onde evitare, di trascinarli nelle nostre pericolose elucubrazioni e contestualmente riproduciamo i documenti elaborati dal Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense per consentire una maggiore e più approfondita riflessione in merito:

La delibera relativa elle modalità di attuazione di quanto previsto dall’art. 39 della L. 247/12 (Delibera art. 39).

La delibera relativa al “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista” (Delibera regolamento specializzazioni).

 a cura di Oscar 

 

 

 

 

 

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