Entra in vigore il titolo di avvocato specialista a partire dal 14 novembre 2015


Appena finita l’estate, registriamo ancora, dopo il preoccupante DDL Concorrenza, l’adozione di provvedimenti legislativi fortemente penalizzanti per la nostra professione.
Mi riferisco, in particolare, a quanto recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214/2015, avente ad oggetto l’annosa e spinosa regolamentazione delle specializzazioni.
Il regolamento, che entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e, dunque, dal 14 novembre prossimo, è già stato oggetto di forti contestazioni, tanto da registrarsi l’annuncio entro il 14 novembre – termine ultimo per impugnare il testo uscito dal dicastero di via Arenula – di varie impugnazioni e, tra queste, sicuramente quella dell’Ordine di Napoli, che la proporrà unitamente all’Ordine di Roma ed a quello di Palermo.
Procediamo ad una brevissima disamina di questo Regolamento, sottolineandone le gravi criticità.
Di cosa si tratta?
Il DM n° 144/2015 disciplina le modalità di ottenimento e di mantenimento del titolo di avvocato specialista, in conformità alle previsioni della legge professionale forense.
Quali sono le aree?
Le aree previste sono 18 e, più precisamente:
1. DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI;
2. DIRITTO AGRARIO;
3. DIRITTI REALI, DELLE LOCAZIONI E DEL CONDOMINIO;
4. DIRITTI DELL’AMBIENTE;
5. DIRITTO INDUSTRIALE;
6. DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO;
7. DIRITTO SUCCESSORIO;
8. DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA;
9. DIRITTO FALLIMENTARE;
10. DIRITTO BANCARIO;
11. DIRITTO TRIBUTARIO;
12. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI;
13. DIRITTO DEL LAVORO;
14. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA;
15. DIRITTO INTERNAZIONALE;
16. DIRITTO DELL’INFORMATICA;
17. DIRITTO AMMINISTRATIVO;
18. DIRITTO PENALE.
Requisiti richiesti
Per potersi fregiare del titolo di specialista in una delle 18 aree previste, si dovranno frequentare corsi ad hoc di durata almeno biennale.
In alternativa il Decreto prevede l’opzione della trattazione ogni anno di almeno 15 affari “rilevanti per quantità e qualità” in uno dei settori di specializzazione.
Tuttavia, quanto previsto è limitato soltanto a chi ha un’ “anzianità forense” di almeno 8 anni e a chi negli ultimi 5 anni abbia esercitato la professione “in modo assiduo, prevalente e continuativo”. Ed, in ogni caso, previo colloquio presso il CNF.
Obbligo o facoltà?
Il procedimento per conseguire il titolo di specialista non è un obbligo, ma una facoltà da esplicarsi con apposita domanda all’Ordine di appartenenza.
I titoli conseguibili ed utilizzabili, tuttavia, non possono essere più di due.
Una volta conseguito il titolo, nondimeno, ci si dovrà operare per mantenerlo. Ed in effetti, ogni tre anni, il professionista dovrà documentare al proprio Ordine l’adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico.
Cosa accade in caso di spendita non autorizzata?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento, l’Avvocato che spenderà il titolo di specialista senza averlo conseguito sarà soggetto a sanzione disciplinare.
Quanto alla revoca del titolo, la stessa può essere causata sia dall’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, che dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.
Fase transitoria
Nella fase transitoria è previsto il conferimento del titolo, previo superamento di una prova scritta e orale, anche a favore dei professionisti che nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento abbiano conseguito “un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica”.
Criticità rilevate
Analizziamo ora nel merito, le ampie criticità riscontrate dal DM n° 144/2015.
a. Rischio di protezionismo ad appannaggio di pochi. Il titolo di specialista anche se formalmente “non comporta riserva di attività` professionale”, di fatto rischia di costruire recinti protetti e, dunque, alterazioni della concorrenza. Ci si domanda:
quanti procedimenti di agraria possono essere trattati in un anno da un Avvocato che vuole conseguire il titolo di specialista di diritto agrario?
b. Contorte modalità di conseguimento. Le modalità di conseguimento del titolo rappresentano, di fatto, un forte ostacolo all’ottenimento dello stesso: l’aver trattato ogni anno almeno 15 affari rilevanti per quantità e qualità appare essere di difficile accertamento in concreto, non solo per l’interpretazione da dare ai singoli procedimenti, ma per le lunghezze del sistema giudiziario e del suo arretrato ormai endemico.
c. Valutazione della qualità degli incarichi. La comprovata esperienza non è ancorata ad alcun criterio oggettivo, ma la valutazione è rimessa ad un apprezzamento ingiustificatamente discrezionale.
d. Tempi lunghi per il conseguimento del titolo. Se da un lato i giovani Avvocati dovranno studiare oltre due anni, dall’altro, tuttavia, per i primi due anni di operatività` della specializzazione potranno fregiarsi del titolo solo gli Avvocati più anziani. Basti pensare che in Italia i tempi medi per arrivare ad una sentenza, nei procedimenti civili, si attestano intorno ai 3 anni.
e. Contrasto con le normative europee in materia di concorrenza. Non manca chi vede il provvedimento come una palese violazione della normativa europea della concorrenza, in quanto pone in essere un’ illecita restrizione alla competizione.
f. Dubbi di legittimità costitutuzionale per presunta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In alternativa, il decreto prevede l’opzione relativa all’aver trattato ogni anno almeno 15 affari “rilevanti per quantità e qualità” in uno dei settori di specializzazione. Tuttavia quanto previsto è limitato soltanto a chi ha un’anzianità “forense di almeno 8 anni e negli ultimi 5 abbia esercitato la professione in modo assiduo, prevalente e continuativo”.
h. Arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell’attività forense, ai fini dell’attribuzione delle specializzazioni. La norma prevede la possibilità, laddove un avvocato abbia ricoperto due o più incarichi, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica, che gli stessi potrebbero essere valutati anche come uno solo.
Tuttavia non è stato specificato il discrimen in base al quale verrà deciso il conteggio o meno degli stessi e non viene indicato chi avrà tale onere, accrescendo, di fatto, l’incertezza sulle modalità di conseguimento del titolo.
i. il doppio binario tra formazione e certificazione dell’esperienza penalizzerà i più giovani. I più giovani saranno penalizzati in quanto, essendo iscritti da meno tempo all’Albo, per ambire al titolo di specialista, dovranno gioco forza frequentare i corsi di specializzazione, con costi ulteriori da sostenere.
Tali costi si sommeranno al tempo da dedicare allo svolgimento dei corsi che, di fatto, sottrarranno tempo ed energia all’attività professionale, intesa come ricerca, cura ed assistenza della clientela.
l. Discriminazioni tra Avvocati. Non ce ne vogliano i colleghi penalisti, amministrativisti o lavoristi, ma il provvedimento appare iniquo se consideriamo che per questi colleghi si parla solo di macroaree in modo generico determinando un’inclusione tout court senza distinzioni. D’altra parte, relativamentete al diritto civile, non si adotta una sola macroarea, ma si utilizzano vari ambiti di applicazione, operando una frammentazione eccessiva.
Anche nel penale ci sono microaree di specializzazione ad esempio c’è il diritto penale d’impresa, cosiddetto diritto penale bianco, il diritto penale relativo ai reati tributari, il diritto penale relativo ai reati societari, il diritto penale relativo ai reati fallimentari, nonché
le specializzazioni relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, eppure, giustamente, non si è avuto un frazionamento eccessivo ed immotivato.
m. Parallelismo con le Specializzazioni mediche.
Quanto deciso arbitrariamente dall’Esecutivo – senza tenere in debita considerazione chi realmente frequenta le Aule dei Tribunali – sembra quasi uno “scimmiottamento” di quanto previsto nelle aree mediche. Tuttavia, quanto previsto in medicina, non è altro che la risultante di un lungo processo formativo e normativo, che parte da lontano. In Italia si è iniziata una suddivisione in macro aree che, con il passare del tempo e con i vari progressi scientifici registrati, ha determinato l’affermazione di varie specialità mediche, che trattano in maniera approfondita una o una serie di patologie.
Pertanto, nella stessa esperienza delle specializzazioni mediche, si è partiti dalle macro-aree e si è arrivati, alla fine di un lungo percorso, alla parcellizzazione delle competenze.
Conclusioni
Senza voler fare facile vittimismo, mi sembra che questo scellerato accanimento della “Politica” nel voler continuamente riformare la “Vita dell’Avvocatura” (vedi anche le ultime vicende legate al regolamento elettorale) faccia parte di un ben determinato disegno per non far funzionare e, quindi, “cancellare” il sistema degli Ordini Forensi, in favore di un “Libero Associazionismo” degli Avvocati, non istituzionalizzato, frazionato e configgente e, dunque, più facilmente “manovrabile e governabile”.

a cura di Armando Rossi

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