Servizio elettorale – riposo compensativo – cassa integrazione


work-2005640_960_720La mancata presenza al lavoro va catalogata come assenza ingiustificata. Per i Giudici è decisiva la constatazione che con la cassa integrazione le obbligazioni dell’azienda e del dipendente sono sospese. E l’episodio, se aggravato da precedenti negativi, può anche condurre al licenziamento. Niente riposo compensativo per il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria che è stato impegnato per tre giorni a causa di un appuntamento elettorale. Per i Giudici, difatti, la sospensione del rapporto di lavoro conseguente alla Cigs esonera il datore dall’obbligo di garantire il riposo al dipendente.
Di conseguenza, le giornate di assenza post urne sono illegittime. E possono valere anche il licenziamento, soprattutto se il lavoratore vanta alcuni precedenti negativi (Corte di Cassazione, sentenza numero 29774/18, sez. Lavoro, depositata il 19 novembre 2018).

Assenza. Passaggio decisivo è quello in Corte d’Appello. Lì i Giudici ribaltano la valutazione compiuta in Tribunale e sanciscono «la legittimità del licenziamento» di un dipendente di Fiat Italy S.p.A. per «tre giorni di assenza ingiustificata sul lavoro di lavoro». Ad aggravare la posizione del lavoratore, poi, anche due precedenti: il primo riferito a un altro giorno di assenza ingiustificata e il secondo a un episodio che lo aveva visto addormentato sul posto di lavoro.
Per quanto concerne però il fatto principale, cioè i tre giorni di assenza, i giudici d’Appello respingono la tesi proposta dal legale del lavoratore, tesi secondo cui «il suo cliente aveva fruito dei riposi compensativi connessi all’impegno nell’espletamento del servizio elettorale e all’impegno di rappresentante di lista».
Su questo punto, in particolare, i Giudici osservano che «il lavoratore non aveva alcun diritto alla fruizione di quei riposi» poiché egli, in quel periodo, «risultava posto in cassa integrazione guadagni straordinaria».
Di conseguenza, viene sancito che «la sospensione del rapporto di lavoro conseguenza alla cassa integrazione straordinaria esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire il riposo».

Sospensione. Il principio fissato dalla Corte d’Appello viene condiviso dalla Cassazione. Anche per i Giudici del Palazzaccio, difatti, va escluso «il diritto del lavoratore ai riposi compensativi», a fronte di un impegno elettorale, se egli è posto in cassa integrazione, cioè «in una situazione in cui sono sospese le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell’attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione».
Per fare chiarezza, comunque, i magistrati tengono a precisare che «la sospensione dell’obbligo lavorativo per il dipendente nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a compensare la maggiore onerosità dell’attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente».
In questa vicenda, peraltro, il singolo episodio è aggravato, come detto, da due precedenti negativi, che, secondo i giudici, rendono legittimo il «licenziamento» deciso dall’azienda.

a cura di Alessandro Gargiulo

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.