Procedimenti esecutivi e dichiarazione di urgenza


I due mesi appena trascorsi nell’era Coronavirus per tutti gli operatori economici, siano essi imprese, artigiani, professionisti oppure famiglie, certamente lasceranno segni profondi e i più evidenti saranno quelli di natura economica.
L’effetto della globalizzazione a circa 25-30 anni dal suo sdoganamento ha segnato il passo e fatto emergere in maniera nitida e inequivoca i limiti dei singoli Stati, in particolare quelli dell’Europa occidentale, rispetto ad esempio al semplice approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale il cui valore economico è di qualche centesimo di euro, accettando come ombelico del mondo produttivo uno solo Stato: la Cina.
Per porre argine alla pandemia ogni singolo stato è intervenuto con una serie di provvedimenti legislativi di urgenza e/o emergenziali.

In Italia, il primo decreto con efficacia sull’intero territorio nazionale è stato il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, in parte superato, dall’art. 83, comma 22 e dai successivi art. 84, comma 11, e art. 85, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Decreto Cura Italia”.
L’art. 83, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) stabilisce da un lato che per l’intero periodo di emergenza tutte le udienze civili e penali sono rinviate d’ufficio e dall’altro la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Circoscrivendo il commento al solo ambito civile, il comma terzo dell’art. 83 del sopra citato decreto ha tipizzato alcune materie in cui è stato stabilito che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano (e pertanto non soggette né a rinvii né a sospensioni) nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.
In questo scenario di galleggiamento e traghettamento (art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18) diversi sono stati i commenti alla sopra richiamata normativa emergenziale.

Il sub-procedimento d’urgenza è dichiarato dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
La struttura del sub-procedimento per la dichiarazione d’urgenza, già codificata nel nostro ordinamento coincide con il combinato disposto artt. 163 bis ultimo comma e 482 c.p.c. e si poggia sulla presentazione di una istanza (cartacea o telematica) – alla quale dovrebbero essere allegati i fatti che si ritengono urgenti -, e la pronuncia con decreto del capo dell’ufficio.
La decretazione d’urgenza impone inevitabilmente il contemperamento e la valutazione degli interessi delle parti del procedimento; interessi, come ad esempio quelli del ceto creditorio con il ritardato incasso delle somme spettanti, ma anche quelli del debitore che vedrebbe aumentare la propria esposizione dovuta al maturare degli interessi passivi, ovvero la restituzione del residuo delle somme ricavate ex art. 510 c.p.c..
Oltre agli interessi dei creditori e del debitore si pongono altresì le aspettative dei professionisti che dalla fase distributiva del ricavato della vendita vedrebbero soddisfatte le proprie spettanze.
Con tali premesse, l’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18 del 2020, prevede che vadano trattati “in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.
Posta in questi termini la questione degli interessi in gioco, a parere dello scrivente, diventa fondamentale comprendere se la fase distributiva, nei procedimenti di espropriazione forzata delle somme ricavate, rientri tra quelle da considerare “sommamente urgenti” e tali da dovere procedere alla loro distribuzione.
L’esaltazione da un lato delle caratteristiche proprie del procedimento di esecuzione, ossia l’insieme di tanti piccoli sub-procedimenti, e dall’altro i gravi pregiudizi dei creditori oppure gli stessi debitori (tanto nel caso di accrescimento degli interessi passivi quanto nel caso di eventuale residuo di somme ricavate ex art. art. 510, ultimo comma c.p.c.), dovrebbero indurre a qualificare la fase della distribuzione come urgente.


Quanto alle udienze ex art. 596 c.p.c. già in precedenza fissate entro il 15 aprile 2020, viene in soccorso il comma 7, lett. f) dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, in forza del quale il capo dell’ufficio giudiziario può prevedere lo “svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”.
Il decreto attuativo emanato dalla D.G.S.I.A. il 10 marzo u.s., lasciando ampia discrezione al giudice ha altresì individuato due programmi per soddisfare le esigenze volte alla celebrazione delle udienze, ossia “Skype for business” e in “Teams”. Nella pratica, sarebbe necessario che lo stesso giudice dell’esecuzione emetta – nel caso di udienze ex art. 596 c.p.c. già fissate – un provvedimento di modifica/integrazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, da comunicarsi a tutte le parti a cura della cancelleria o eventualmente anche dallo stesso professionista delegato ovvero nel caso di nomina di professionista incaricato per la predisposizione del piano di riparto, che in forza dell’art. 591-bis c.p.c. svolge le stesse funzioni del cancelliere, garantendo il rispetto e la tutela de principio del contraddittorio e ciò anche per rendere edotto il debitore esecutato, non assistito da difensore, circa le modalità di partecipazione all’udienza stessa. Ove il debitore non abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 492, comma 2, c.p.c., sarà comunque sufficiente, a tal fine, la comunicazione presso la cancelleria.


Quanto alle udienze ex art. 596 c.p.c. non ancora fissate (siano esse distribuzioni parziali o finali), la soluzione sembrerebbe più agevole, in quanto il giudice nel decreto di fissazione udienza previa dichiarazione d’urgenza, oltre ad indicate la data (dell’udienza da remoto) precisi e/o specifichi che il termine di dieci giorni di cui all’art. 596, comma 2 c.p.c., nonché i termini assegnati dal giudice (o dal professionista delegato) per il deposito delle note di precisazione del credito e della documentazione accessoria a supporto della domanda, non restano soggetti alla sospensione di cui all’art. 83, comma 2.


Alternativa all’udienza ex art. 596 c.p.c. svolta (da remoto) innanzi al giudice è quella consolidata presso alcuni tribunali, con la fase della distribuzione demandata al professionista delegato, il quale previo invio del progetto di distruzione e concessione del termine di giorni 10 in mancanza di osservazioni, il piano è da considerarsi approvato. L’approvazione del piano potrà essere tanto espressa, con nota trasmessa telematicamente, quanto tacita in mancanza di osservazioni. Diversamente e in caso di osservazioni e/o contrasti non superabili dal professionista delegato, gli atti dovranno essere rimessi al giudice dell’esecuzione, che provvederà alla risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. art. 512 c.p.c..


Una volta approvato il progetto di distribuzione, adottati i provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 512 c.p.c., occorre procedere alla emissione dei mandati di pagamento. Quanto alle modalità operative per il rilascio dei mandati di pagamento, queste possono essere risolte con un provvedimento di autorizzazione del professionista delegato ad effettuare i pagamenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato, mediante bonifico bancario (nel caso di apertura li conto corrente) ovvero concordando con lo sportello preposto della banca appuntamento tali da evadere i pagamenti. Va da sé che tale modalità di pagamento non sarebbe attuabile nel caso di somme depositate su libretto bancario o postale, occorrendo la presenza fisica del delegato.

Alessandro Gargiulo

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