Dimezzati i termini per proporre ricorso al giudice di pace avverso le multe stradali che seguiranno lo schema processuale del rito del lavoro. Si profilano però nuove ipotesi annullamento delle infrazioni quando la P. A. omette di depositare copia degli atti di accertamento prima della data fissata per l’udienza.
Sono queste alcune delle conseguenze derivanti dalla definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 1 settembre 2011 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della L. 18/06/2009, n. 69. L’importante provvedimento, in corso di pubblicazione, razionalizza la normativa speciale in materia civile riconducendo i riti ai tre principali modelli procedimentali ovvero il rito del lavoro, quello sommario e quello ordinario In realtà la riforma non modificherà sostanzialmente il rito stradale che, di fatto, è già molto assimilato a quello speciale del lavoro e particolarmente semplificato. Ma non mancano le novità formali degne di essere considerate.
Innanzi tutto la novella sgombera il campo degli intrecci troppo complessi tra la L. 689/1991 e il codice stradale. Almeno per quanto riguarda lo schema processuale di riferimento.. Con la entrata in vigore del D. Lgs., infatti, si chiarirà definitivamente che la procedura di opposizione alla ordinanza di ingiunzione troverà compiuta disciplina nel nuovo articolo 6 del D. Lgs. e non più negli artt. 22 e ss. della citata Legge 689/1991. Diversamente, per quanto riguarda il ricorso in sede giurisdizionale contro una multa stradale il nuovo art. 204 bis del codice della strada rinvierà a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. in corso di pubblicazione.
Come specificato anche nella relazione illustrativa, si è reso necessario evitare dubbi interpretativi di sorta e, per questo, le due procedure, per quanto simili, sono state differenziate e specificate. Per quanto riguarda innanzi tutto il ricorso contro le multe al giudice di pace non sono poi così tante le modifiche. A parte il dimezzamento dei termini per proporre censure che scenderanno a 30 giorni. Per il resto, eccetto il richiamo al rito del lavoro, una delle novità favorevoli alla linea difensiva è riscontrabile nel comma 9 del nuovo art. 7 del D.Lgs. Se l’opponente o il suo difensore non si presentano all’udienza senza giustificati motivi, il giudice convaliderà la multa “salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti”. In buona sostanza si apre la possibilità di ottenere vittoria anche solo sulla base della negligenza della P. A che non ha depositato gli atti oppure se la vicenda è palesemente a favore del trasgressore. Letteralmente questa opzione sembra potersi esercitare solo se la P. A. non si presenta, ma sul punto sono già sorti dubbi interpretativi. Novità anche sul fronte della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato. Dopo la stretta introdotta con la Legge 120/2010, nell’agosto scorso le cose si sono complicate ulteriormente e il rinvio all’art. 5 del D. Lgs. evidenzia la intenzione del legislatore per una maggiore severità nella concessione del beneficio. Sul fronte del ricorso al Prefetto, esperite inutilmente (entro 60 giorni) censure contro una sanzione stradale, il trasgressore manterrà sempre la possibilità di presentarsi al giudice per contestare la decisione del prefetto. Con la novella anche questo rito, individuato dall’art. 205 C. d.s., verrà semplificato e rielaborato, con esplicito rinvio al nuovo articolo 6 del D. Lgs. specificamente dedicato alle opposizioni contro tutte le ordinanze ingiunzione. Ma in questo caso la riforma non tratta solo di multe stradali, ma di qualsiasi infrazione amministrativa disciplinata dalla legge di depenalizzazione che ormai da 30 anni continua a rappresentare un riferimento importante nell’attività di polizia.
Avv. Giuseppe Potenza






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