Con la sentenza n° 31192 del 16 luglio 2014, la II sezione penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso di un amministratore che non aveva restituito i documenti contabili inerenti all’amministrazione di un condominio, incorrendo nella condanna per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in base all’articolo 388 del codice penale, anche se non curava da tempo la gestione del Condominio. In altre parole, laddove alla mancata restituzione dei documenti segua (insieme o in alternativa ad una denuncia per appropriazione indebita) un ricorso al Giudice Civile in via d’urgenza per ottenere un provvedimento che imponga all’ex amministratore di riconsegnare tutti i documenti in suo possesso, la inosservanza di tale provvedimento costituirà un reato autonomo che si aggiungerà a quello già commesso di appropriazione indebita.
Di conseguenza, si prefigurano 2 reati quando l’amministratore del condominio si ostina a non consegnare la documentazione contabile dopo la scadenza del suo mandato.
L’amministratore riteneva illegittimo il provvedimento d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., con il quale gli era stato ordinato di consegnare i documenti impropriamente trattenuti, visto che la misura cautelare adottata nei suoi confronti si limitava a tutelare la proprietà.
La Suprema Corte spiega che «tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari la cui osservanza è penalmente sanzionata dall’articolo 388, comma 2 del c.p., rientrano anche i provvedimenti d’urgenza emessi a norma dell’articolo 700 del c.p.c., ma a condizione che che essi attengano alla difesa della proprietà, del possesso o del credito».
Secondo gli Ermellini, il mancato rispetto dell’ordine del giudice di consegnare i conti, ha un effetto diretto sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione.
Ed il dolo è rappresentato dall’ostinazione con la quale l’imputato ha rifiutato la consegna dei documenti, per non far ricostruire la gestione patrimoniale.
a cura di Armando Rossi







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