La dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico può costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone. Il giudice dell’appello deve quindi provvedere alla rinnovazione dibattimentale nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della consulenza stessa.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Con l’informazione provvisoria n. 1/2019 del 28 gennaio, le Sezioni Unite Penali hanno risolto in senso affermativo la questione relativa al valore probatorio della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico. Specificando che tale dichiarazione può costituire una prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, il Supremo Collegio chiarisce che il giudice dell’appello è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale procedente all’esame del perito – o consulente tecnico – se già esaminato in primo grado e se la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva per la riforma della sentenza di assoluzione di prime cure.
Per conoscere le motivazioni della decisione, non resta che attendere il deposito della sentenza.

a cura di Alessandro Gargiulo

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