Con la Sentenza del 13 febbraio 2024 (C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 febbraio 2024, Executief Van de Moslims Van België e Altri  c. Belgio) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si pronuncia, e per la prima volta su questo aspetto, affermando un’importante principio relativo alla protezione del benessere animale, afferente il divieto di macellazione “rituale” di animali senza previa sedazione.

La vicenda

I ricorsi vertono sul divieto di macellazione rituale di animali senza previo stordimento nelle regioni fiamminga e vallone, il che, secondo i ricorrenti (tredici ricorrenti belgi e sette organizzazioni non governative con sede in Belgio, rappresentanti le comunità e autorità musulmane e di fede ebraica residenti in Belgio), costituisce una violazione degli artt. 9 e 14 della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo in base ai quali:
ART 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione – 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
ART 14 – Divieto di discriminazione – Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”
Il Belgio è uno Stato federale composto da tre comunità e tre regioni, ognuna delle quali ha competenze definite dalla Costituzione e da leggi speciali. Le tre regioni sono la regione fiamminga, la regione di Bruxelles-Capitale e la regione Vallonia.
Il benessere degli animali è stato di competenza del governo federale fino a quando non è diventato di competenza regionale a seguito di una riforma statale nel 2014. Prima del 2014, non vigeva – per la macellazione rituale religiosa – il divieto della stessa senza stordire o anestetizzare l’animale; la macellazione prescritta dal rito religioso era, quindi, consentita.
Grazie alla riforma, due regioni hanno adottato decreti (la Regione fiamminga e la Regione vallona) che pongono fine all’eccezione che consentiva la macellazione rituale degli animali senza sedazione, mentre altre regioni (come la Regione di Bruxelles-Capitale) ha mantenuto l’eccezione per il rito religioso.

Diritto di religione violato?

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno lamentato – come hanno fatto dinanzi alla Corte costituzionale – una violazione del proprio diritto alla libertà di religione in quanto, a causa dei decreti controversi, diventa difficile, se non impossibile, per i credenti ebrei e musulmani, da un lato, macellare gli animali secondo i precetti della loro religione e, dall’altro,  ottenere carne adeguata da animali macellati secondo tali precetti religiosi.
Al di là delle osservazioni dei ricorrenti, appare necessario rilevare che i due decreti impugnati dai ricorrenti non contengono un divieto di macellazione rituale in quanto tale. Tali decreti prevedono che, fatte salve le eccezioni tassativamente elencate, l’abbattimento degli animali, compresa la macellazione rituale, possa aver luogo solo dopo che l’animale sia stato precedentemente stordito. Tali prescrizioni precisano che, quando gli animali sono macellati secondo metodi speciali richiesti per i riti religiosi, il processo di stordimento applicato è reversibile e non provoca la morte dell’animale.

La Corte ricorda che, come garantito dall’articolo 9 della Convenzione, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione si applica solo alle convinzioni che raggiungono un sufficiente grado di forza, di serietà, di coerenza e di significato. Tuttavia, una volta soddisfatta questa condizione “il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi discrezionalità da parte sua in merito alla legittimità delle convinzioni religiose o al modo in cui esse sono espresse. È sufficiente che la Corte rilevi che dai dibattiti parlamentari che hanno presieduto all’adozione dei due decreti controversi risulta che l’assenza di stordimento prima della macellazione costituisce un aspetto del rito religioso che raggiunge un grado sufficiente di forza, di gravità, di coerenza e di importanza, almeno per taluni membri delle fedi ebraica e musulmana,  di cui le ricorrenti sostengono di far parte“.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 14 della Convenzione, gli stessi ricorrenti hanno affermato di essere trattati in modo diverso rispetto ai cacciatori e ai pescatori senza una giustificazione obiettiva, in quanto questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa controversa e non sono tenuti a stordire preventivamente gli animali, sebbene la loro attività abbia anche un impatto sul benessere degli animali.
Sul punto, la Corte ha rilevato che “non spetta ad essa, nel caso di specie, pronunciarsi sulla compatibilità della caccia e della pesca con il bene‑animale, il che esula dall’ambito di applicazione della presente causa. Inoltre, anche supponendo che la disparità di trattamento lamentata fosse fondata su un motivo di discriminazione vietato dall’art. 14 della Convenzione, i ricorrenti non avrebbero dimostrato di trovarsi in una situazione analoga o paragonabile a quella dei cacciatori e dei pescatori. In effetti, la situazione degli ebrei e dei musulmani osservanti che desiderano consumare carne proveniente dalla macellazione rituale è diversa da quella dei cacciatori e dei pescatori che uccidono gli animali. Inoltre, queste condizioni di uccisione sono significativamente diverse. Come osservato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché la macellazione rituale viene effettuata su animali da allevamento, la loro uccisione avviene in un contesto diverso da quello degli animali selvatici uccisi nel corso della caccia e della pesca ricreativa. Lo stesso non si può dire della pesca dei pesci d’allevamento, che avviene in un ambiente acquatico fondamentalmente diverso dai macelli. Poiché i ricorrenti non si trovano in una situazione analoga o paragonabile a quella dei cacciatori e dei pescatori, non occorre esaminare se la disparità di trattamento di cui trattasi sia fondata su una giustificazione obiettiva e ragionevole. Gli ebrei osservanti e i musulmani non sono trattati allo stesso modo delle persone che non sono soggette a precetti alimentari religiosi. I decreti controversi prevedono specificamente un metodo alternativo di stordimento quando l’abbattimento è soggetto a particolari modalità di macellazione prescritte da riti religiosi: i decreti prevedono che il processo di stordimento sia poi reversibile e non possa comportare la morte dell’animale …”.
Nel caso di specie, quindi, non si può parlare di una mancanza di distinzione nel modo in cui vengono trattate le diverse situazioni… Per il resto – continua la Corte – nella misura in cui gli argomenti dei ricorrenti equivalgono effettivamente a sostenere che l’obbligo di pre-stordimento viola la loro libertà di religione, la Corte ha già risposto a tale argomento e ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 9 della Convenzione“. Infine, per quanto riguarda la situazione degli ebrei praticanti rispetto a quella dei musulmani praticanti (censura sollevata nei ricorsi nn. 16849/22, 16850/22, 16857/22, 16860/22, 16864/22, 16869/22, 16877/22, 16881/22), la Corte ribadisce che “non è opportuno che la Corte, in quanto giudice internazionale, si pronunci sul contenuto dei precetti alimentari in materia religiosa, a maggior ragione quando vengono discussi. In ogni caso, la Corte ritiene, al pari della Corte costituzionale (considerando B.44.2 delle sentenze della Corte costituzionale), che il semplice fatto che i precetti alimentari della comunità religiosa ebraica e quelli della comunità religiosa musulmana siano di natura diversa non è sufficiente per sostenere che i credenti ebrei e i credenti musulmani si trovino in situazioni significativamente diverse rispetto alla misura in questione alla luce della libertà religiosa. Poiché le situazioni contestate non possono essere considerate sensibilmente diverse, non è necessario esaminare se l’assenza di una differenza di cui trattasi sia fondata su una giustificazione obiettiva e ragionevole“.

Il concetto di “moralità” è intrinsecamente in evoluzione

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti la tutela della morale pubblica, alla quale fa riferimento l’articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione, non può essere intesa come riferita unicamente alla tutela della dignità umana nei rapporti tra le persone. A questo proposito, la Corte rileva che la Convenzione non prescinde dall’ambiente in cui vivono le persone che essa intende proteggere, e in particolare gli animali la cui protezione ha già attirato l’attenzione della Corte. Pertanto, la Convenzione non può essere interpretata nel senso che essa promuove il godimento assoluto dei diritti e delle libertà che essa sancisce senza tener conto delle sofferenze degli animali, per il motivo che essa riconosce, ai sensi del suo articolo 1, diritti e libertà a beneficio delle sole persone.

La Corte sottolinea inoltre che la nozione di “moralità” è intrinsecamente in evoluzione. Ciò che poteva essere considerato moralmente accettabile in un dato momento, può cessare di esserlo dopo un certo periodo di tempo. A questo proposito, ricorda che la Convenzione è uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni oggi prevalenti negli Stati democratici.
Tale dottrina dello “strumento vivente” riguarda non solo i diritti e le libertà riconosciuti agli individui dalla Convenzione, ma anche i motivi che giustificano le restrizioni che possono essere loro imposte, tenendo conto degli sviluppi sociali e normativi intervenuti dopo l’adozione della Convenzione nel 1950. In questo modo, la Corte ha tenuto conto dell’importanza crescente attribuita alla tutela del benessere degli animali, anche quando, come nel caso di specie, occorra esaminare la legittimità dell’obiettivo perseguito da una restrizione al diritto alla libertà di manifestare la propria religione. A questo proposito in molti paesi (tra cui il Belgio) la promozione della protezione e del benessere degli animali può essere considerata un valore morale condiviso e, di conseguenza, può essere ricollegato alla morale pubblica. La tutela del benessere degli animali può ben essere collegata alla nozione di “moralità pubblica”, che costituisce una finalità legittima ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione: qualsiasi interferenza con l’esercizio del diritto alla libertà di religione deve essere “necessaria in una società democratica“. Un’ingerenza è considerata «necessaria in una società democratica» per raggiungere uno scopo legittimo se risponde a un’«esigenza sociale urgente» e, in particolare, se è proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla appaiono «pertinenti e sufficienti»
I decreti sono stati adottati a seguito di ampie consultazioni con i rappresentanti di vari gruppi e sono stati compiuti sforzi considerevoli delle legislature federale, fiamminga e vallona al fine di conciliare nel modo più efficace possibile gli obiettivi di promozione del benessere degli animali e del rispetto della libertà di religione. Si è quindi ritenuto che le autorità interessate si siano sforzate di soppesare i diritti e gli interessi in gioco e di trovare un giusto equilibrio tra di essi, e che la misura denunciata rientri nel margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali in questo settore.

La Corte ha concluso che, adottando i decreti che avevano avuto l’effetto di vietare la macellazione di animali senza sedazione preventiva, pur prescrivendo lo stordimento reversibile per la macellazione rituale, le autorità nazionali non avevano superato il margine di apprezzamento loro concesso, ma avevano adottato una misura giustificata in linea di principio e che poteva essere considerata proporzionata all’obiettivo perseguito, ovvero la protezione del benessere degli animali come aspetto della “morale pubblica”.

redazione

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