a cura di Oscar
La disciplina dell’art. 317-bis c.c. alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dell’interesse prevalente del minore.
In un contesto familiare in continua trasformazione, il diritto dei nonni a mantenere relazioni significative con i nipoti minorenni solleva questioni di grande rilievo giuridico ed emotivo. L’articolo 317-bis del Codice Civile riconosce formalmente tale diritto, ma lo subordina al superiore interesse del minore. Questo contributo analizza l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, evidenziando i criteri adottati dai tribunali per bilanciare la tutela dell’affettività con la protezione del minore. Un approfondimento con riferimenti giurisprudenziali aggiornati, casi emblematici e strumenti alternativi al contenzioso, come la mediazione familiare, completa il quadro.

Il legame tra nonni e nipoti è, nella maggior parte dei casi, una fonte di stabilità, trasmissione di valori e sostegno emotivo. Ma cosa accade quando i rapporti familiari si deteriorano e il contatto con i nipoti viene ostacolato o interrotto? Il nostro ordinamento ha progressivamente riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, seppure con una tutela condizionata.
Il riferimento normativo: art. 317-bis c.c.
Introdotto dalla riforma del 2013 (D.lgs. 154/2013), l’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente può ricorrere al giudice qualora l’esercizio di tale diritto venga impedito.”
Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto: la norma subordina l’intervento del giudice alla verifica dell’interesse effettivo del minore, che rappresenta il criterio di valutazione prevalente.
Giurisprudenza recente: diritto relazionale, non potestativo
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente definito i contorni di questo diritto, sottolineando che non può tradursi in un’imposizione giuridica laddove manchi una relazione affettiva pregressa, o nei casi in cui il contesto familiare sia compromesso da gravi conflitti.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14530/2020
La Corte ha chiarito che, in presenza di forte conflittualità tra genitori e ascendenti, l’instaurazione forzata del rapporto con i nonni può risultare pregiudizievole per il minore. Il diritto, quindi, “non può essere esercitato in modo automatico”.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9281/2024
Ha riconosciuto la possibilità che anche i genitori chiedano al giudice la regolamentazione dei rapporti nonno-nipote, soprattutto nei procedimenti di separazione o divorzio. In questo modo, il diritto degli ascendenti si inserisce nel più ampio contesto della responsabilità genitoriale.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12317/2025
Ha stabilito che non è sufficiente provare l’assenza di pregiudizio: è necessario dimostrare un beneficio concreto per il minore derivante dal rapporto con i nonni. La relazione non può essere imposta se non offre un valore aggiunto in termini di benessere.
Tribunale di Verona, decreto 5 giugno 2024
Ha ribadito che i ricorsi ex art. 317-bis c.c. devono essere presentati al Tribunale per i Minorenni, e non a quello ordinario, essendo materia sottratta alla competenza civile generale.
Cass. civ., ord. maggio 2025 (proc. RG 6845/2024)
Ha annullato un decreto che disponeva incontri coattivi tra nonni e nipote con intervento della forza pubblica, ritenendo tale misura sproporzionata in assenza di una relazione affettiva preesistente.
Approfondimento | La giurisprudenza europea
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha affermato che i rapporti tra nonni e nipoti possono rientrare nel concetto di “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 CEDU, ma solo se sono stati concretamente vissuti e non solo potenziali.
👉 CEDU, caso Manuello e Nevi c. Italia, sent. 20 gennaio 2015 – lo Stato può essere ritenuto responsabile se omette di favorire la relazione affettiva con i nonni, ma solo in presenza di legami familiari effettivi e consolidati.

Approfondimento – La mediazione familiare: uno strumento utile nei conflitti intergenerazionali
Sempre più tribunali, in particolare i minorili, stanno incentivando l’uso della mediazione familiare nei casi di frattura tra genitori e nonni. Ciò consente, in alcuni casi, di ricostruire rapporti lacerati, senza imposizioni giudiziali dirette che rischiano di aumentare il disagio del minore.
Conclusione
Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti è oggi tutelato, ma solo in quanto funzionale all’interesse del minore. La tendenza giurisprudenziale più recente impone un’analisi concreta e prudente, che tenga conto non solo delle aspettative degli adulti, ma della centralità emotiva del bambino.
In ultima analisi, non ogni legame biologico è, di per sé, meritevole di tutela giuridica: serve un vissuto affettivo reale, un beneficio percepibile e un contesto relazionale sano.
📚 Fonti
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 11 giugno 2020, n. 14530
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9281
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 maggio 2025, n. 12317
- Tribunale per i Minorenni di Verona, decreto 5 giugno 2024, RG n. 220/2024
- Cass. civ., ordinanza 28 maggio 2025, n. non pubblicata (proc. RG 6845/2024)
- CEDU, Manuello e Nevi c. Italia, ricorso n. 107/10, sentenza 20 gennaio 2015
a cura di Oscar







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