La protezione dei dati personali non è più, ormai da tempo, una questione meramente tecnica o accessoria. Essa costituisce un diritto fondamentale sancito sia dalla normativa europea che dalla nostra Costituzione, in un contesto in cui la circolazione delle informazioni è il motore dell’economia digitale. Tuttavia, il bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della riservatezza individuale rappresenta una delle principali sfide del diritto contemporaneo.
Il quadro normativo: dal GDPR alla normativa italianaIl Regolamento (UE) 2016/679, noto come General Data Protection Regulation (GDPR), ha rappresentato una svolta epocale nel panorama europeo. In vigore dal 25 maggio 2018, il GDPR ha introdotto un modello di protezione fondato su principi di responsabilizzazione (accountability) e privacy by design e by default, imponendo agli operatori l’adozione preventiva di misure adeguate alla tutela dei dati personali. In Italia, il D.lgs. 196/2003, già noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, è stato adeguato al GDPR dal D.lgs. 101/2018, che ha armonizzato le disposizioni nazionali con il nuovo quadro europeo, mantenendo alcune specificità, ad esempio in materia di trattamenti in ambito lavorativo e sanitario.
I principali orientamenti giurisprudenzialiNegli ultimi anni, le Corti europee e italiane hanno progressivamente contribuito all’interpretazione dei diritti previsti dalla normativa. Tra le pronunce più rilevanti: 1. Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sentenza Schrems II (C-311/18) Nel luglio 2020, la CGUE ha invalidato il Privacy Shield, meccanismo di trasferimento dei dati UE-USA, poiché non garantiva una tutela equivalente a quella europea. La Corte ha ribadito che il diritto alla protezione dei dati non può essere sacrificato in nome di esigenze economiche o di sicurezza nazionale non bilanciate da tutele effettive. 2. Corte di Cassazione, sez. lavoro – Sentenza n. 26682/2022 La Suprema Corte ha stabilito che l’uso di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori (es. geolocalizzazione, videosorveglianza) deve rispettare non solo lo Statuto dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970), ma anche i principi di proporzionalità e trasparenza previsti dal GDPR. 3. Garante Privacy – Provvedimento del 21 settembre 2023, n. 515 Nel settore della sanità digitale, il Garante ha sanzionato una società per l’utilizzo improprio di dati sanitari raccolti tramite app mobile, sottolineando l’obbligo di informativa chiara e il divieto di trattamenti automatizzati senza adeguate garanzie (art. 22 GDPR).
Le nuove frontiere: intelligenza artificiale e sorveglianza algoritmicaIl crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) pone interrogativi urgenti sulla compatibilità dei sistemi decisionali automatizzati con i diritti fondamentali. In attesa dell’AI Act europeo, la protezione dei dati resta il primo presidio contro le discriminazioni algoritmiche e l’opacità dei processi decisionali. Le autorità di controllo stanno già intervenendo: basti pensare al caso Clearview AI, la società americana che ha raccolto milioni di immagini dal web per fini di riconoscimento facciale. Il Garante italiano ne ha vietato il trattamento, ritenendo illecito l’uso di tali dati biometrici senza consenso.
ConclusioniLa protezione dei dati personali rappresenta oggi un terreno di confronto tra diritto, tecnologia e valori democratici. La normativa vigente – pur solida – richiede un’applicazione concreta e aggiornata, in cui la giurisprudenza svolge un ruolo fondamentale di adattamento alle nuove sfide digitali. Il diritto alla riservatezza, se ben tutelato, può convivere con l’innovazione, purché resti ancorato al principio cardine della dignità della persona.
a cura di Oscar







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