La situazione nella Striscia di Gaza nel 2025 rappresenta una delle più gravi crisi umanitarie contemporanee. Oltre 60.000 morti, infrastrutture civili distrutte e una popolazione costretta alla fame mettono alla prova l’efficacia del diritto internazionale penale.
Secondo il World Food Programme e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, migliaia di persone—soprattutto bambini—stanno morendo ogni mese per malnutrizione acuta e mancanza di accesso ai servizi essenziali come acqua, cure mediche e alimenti base. Israele, che dal marzo 2025 ha imposto un blocco totale degli aiuti, sostiene che questa politica serva a indebolire Hamas. Ma il diritto internazionale pone limiti precisi anche durante i conflitti armati: uno Stato può combattere un’organizzazione nemica, ma non può affamare una popolazione civile per farlo.
Secondo il Ministero della Salute di Gaza, al 29 luglio 2025:
– 60.034 palestinesi uccisi (di cui circa 22.000 minori);
– oltre 130.000 feriti;
– più di 1,7 milioni di sfollati;
– oltre 500.000 persone in stato di carestia estrema (WFP);
– malnutrizione acuta >30% nei bambini sotto i 5 anni (WHO).
(Fonti: WHO, 29/07/2025; IPC, luglio 2025; OCHA, Flash Update #159)

Lo Statuto di Roma (art. 8, 2, b, xxv) qualifica come crimine di guerra l’uso della fame come arma. Il blocco imposto da Israele, impedendo l’accesso ad acqua, alimenti, carburanti e cure, configura potenzialmente tale reato. Il Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (art. 54) rafforza questo divieto. (Dottrina: Mégret (JICJ, 2012); Cassese, ‘International Criminal Law’, 2013).
Crimini contro l’umanità
L’art. 7 dello Statuto di Roma definisce i crimini contro l’umanità gli atti gravi compiuti contro una popolazione civile in modo sistematico o generalizzato. Le prove documentate da Amnesty International e HRW – attacchi a ospedali, evacuazioni forzate, privazioni di beni essenziali – sembrano soddisfare questi criteri. (Giurisprudenza: CPI, Kenya (ICC-01/09); TPIY, Blaškić (IT-95-14)).
Genocidio e responsabilità penale individuale
L’art. II della Convenzione ONU sul Genocidio (1948) richiede l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale o etnico.
Nel gennaio 2024, la CIJ ha aperto un procedimento su richiesta del Sudafrica contro Israele. Tra gli elementi valutati: dichiarazioni pubbliche di ministri israeliani e distruzione sistematica delle condizioni di vita. (Giurisprudenza: CIJ, Bosnia v. Serbia (2007); CPI, Al Bashir. Dottrina: Schabas, ‘Genocide in International Law’, 2009).
In base all’art. 28 dello Statuto di Roma, i comandanti militari e i superiori gerarchici possono essere ritenuti responsabili per crimini commessi dalle proprie forze se sapevano o avrebbero dovuto sapere e non sono intervenuti.
Questo principio è stato applicato in: TPIY, Čelebići case; CPI, Bemba.
Corte Penale Internazionale: competenza e limiti
La CPI ha giurisdizione sui crimini commessi nei Territori Palestinesi dal 2015. Il Procuratore Khan ha aperto un’indagine formale, estesa nel 2025. Tuttavia, la mancata cooperazione degli Stati ostacola l’attuazione delle misure cautelari. (Dottrina: Stahn, ‘The Law and Practice of the ICC’, 2015).

La situazione a Gaza interroga la credibilità del diritto penale internazionale. Le norme esistono, ma senza volontà politica e cooperazione giudiziaria, restano lettera morta. L’inerzia rischia di trasformare Gaza in un precedente devastante per la protezione dei civili in guerra.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali (Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), artt. 7–8–28; Convenzione ONU sul Genocidio (1948), art. II; Convenzioni di Ginevra (1949) e Primo Protocollo Aggiuntivo (1977), art. 54; WHO, IPC, OHCHR, OCHA (2024–2025); CIJ, Bosnia v. Serbia (2007); CPI, Al Bashir; Kenya; Bemba; TPIY, Blaškić; Čelebići; Cassese, ‘International Criminal Law’, 2013; Schabas, ‘Genocide in International Law’, 2009; Stahn, ‘The Law and Practice of the ICC’, 2015)
a cura di Oscar







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