di Alessandro Gargiulo
In tema di obbligo vaccinale per i bambini, le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla scorta degli esami e degli approfondimenti specialistici. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, gli uffici dell’ASL competente devono procedere a sollecitarne l’adempimento e/o a convocare i genitori dei minori per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e indi a sollecitarne ex novo l’effettuazione, laddove si constati, in base alla documentazione tecnica probante, che non sia subentrata una sufficiente immunizzazione naturale (art. 1, comma 4, d.l. n. 73/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 119/2017).
Due genitori hanno proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sanitaria a fronte dell’istanza di aggiornamento dell’anagrafe regionale vaccinale dei dati necessari a consentire la frequenza della scuola dell’infanzia da parte del figlio affetto da sindrome autistica e altre patologie documentate. Il ricorso è stato ritenuto fondato. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost. in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa da parte dell’ASL, il Collegio rileva come la normativa sul tema delle vaccinazioni obbligatorie per i minori da 0 a 16 anni preveda l’esclusione del siffatto obbligo in caso di avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, nonché in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche.
I soggetti pubblici competenti sono quindi tenuti ad una serie di specifici obblighi. In particolare, al fine si sottolinea la necessità di alimentare compiutamente l’Anagrafe nazionale vaccini che rappresenta obbligo specificamente introdotto dall’art. 4-bis d.l. 7 giugno 2017 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017 n. 119. Pertanto «le istituzioni scolastiche, gli uffici A.S.L. preposti e i pediatri di libera scelta sono chiamati a cooperare nello scambio dei dati utili a individuare i minori per i quali le vaccinazioni sono state regolarmente effettuate o omesse senza giustificazione o esonerati (anche temporaneamente) nelle previste ipotesi. Tanto, avendo cura di dedicare una particolare attenzione ai soggetti minori portatori di disabilità o comunque soggetti “fragili” in relazione alla peculiare condizione di salute e le relative famiglie, onde appurare la modalità clinicamente più opportuna per l’adempimento dell’obbligo vaccinale, che può anche comportare l’esonero giustificato, temporaneo o assoluto, dalla somministrazione di uno o più vaccini».
Inoltre «l’avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dalla figura omologa del pediatra di libera scelta, oppure sulla base degli esiti dell’analisi sierologica, esonera dalla vaccinazione e, di conseguenza, il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale, nei termini disposti dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119. In secundis, le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla scorta degli esami e degli approfondimenti specialistici del caso (art. 1, comma 3, decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119)».
Ne consegue che gli uffici dell’ASL non possono limitarsi a produrre una relazione interna, come nel caso di specie, ma, laddove non ritenuta sufficiente la documentazione già prodotta in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, devono sollecitarne l’adempimento e/o a convocare i genitori dei minori per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e indi a sollecitarne l’effettuazione, laddove sia riscontrata, in base alla documentazione tecnica probante, che non sia subentrata una sufficiente immunizzazione naturale.
Per questi motivi, il TAR ha accolto la domanda.