Offese su Facebook ai superiori: diritto di critica?


social-network-76532_960_720Due mesi di reclusione militare per un carabiniere. Fatale per lui lo scritto condiviso online sul noto social network. Impossibile parlare di “diritto di critica”: le frasi incriminate contenevano solo offese, senza nessun richiamo al presunto motivo scatenante della rabbia del militare (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 9385/2019, depositata il 4.3.2019).

Utilizzare i social network come una valvola di sfogo per la propria rabbia e i propri risentimenti è una pessima idea. Come ha capito – in ritardo, però – un carabiniere, punito con due mesi di reclusione militare per avere offeso la reputazione di due superiori, da lui apostrofati su Facebook come “bambini” e “psicopatici in divisa” (Cassazione, sentenza n. 9385/19, sez. I Penale, depositata oggi).

Fatale lo scritto condiviso on line dal carabiniere, nel settembre del 2014, sul proprio profilo Facebook. In poche righe vengono rivolti epiteti poco lusinghieri a due suoi superiori, additati come “bambini” e “psicopatici in divisa”, e facilmente identificabili.
Inevitabile il processo, concluso, sia in primo che in secondo grado, con una condanna a «due mesi di reclusione militare». Per i giudici, difatti, il carabiniere è colpevole di «diffamazione», aggravata dall’«uso della pubblicità», cioè dalla condivisione del «commento sulla bacheca di Facebook».
Nessun dubbio, in sostanza, sul significato dei pensieri condivisi on line, ossia «giudizi negativi gravemente offensivi, espressi con un linguaggio non rispettoso della continenza» con cui venivano accusati «i superiori gerarchici (pacificamente riconoscibili)» di «essere deludenti, molesti e psicopatici».
Impossibile ipotizzare l’esercizio legittimo del «diritto di critica», anche perché, osservano i giudici, «la motivazione prospettata» dal carabiniere, ossia «il mancato trasferimento», «non era mai stata indicata nei messaggi».

0000La linea di pensiero tracciata tra primo e secondo grado viene ora condivisa anche dalla Cassazione, che, difatti, conferma la condanna del carabiniere.
Respinte tutte le obiezioni mosse dal suo difensore. Indiscutibile la gravità del comportamento da lui tenuto. Decisivo anche il fatto che i destinatari del rude sfogo on line fossero facilmente identificabili, grazie ai dettagli forniti dal militare.
Esclusa, infine, in modo netto l’applicabilità del cosiddetto «diritto di critica». Su quest’ultimo fronte, in particolare, il legale ha richiamato «il dispiacere» subito dal suo cliente per il «mancato trasferimento», dispiacere che «ha determinato una dialettica anche dura». Per i giudici, però, questa tesi non regge, anche perché «nel post» condiviso su Facebook «vi erano solo frasi offensive, che indicavano i suoi superiori come “bambini” e “psicopatici in divisa”».

a cura di Alessandro Gargiulo

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