
L’art. 28 cod. deon. vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. La ratio di tale norma è quella di salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17/2019, depositata il 23.4.2019).
Nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico dall’avvocato, accusato di aver violato l’art. 38 l. n. 247/2012 e gli artt. 6 e 28 cod. deon. per aver prodotto con la memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c., un fax proveniente dall’esponente, contenente una proposta transattiva espressamente dichiarata come “riservata personale non producibile in giudizio”, il CNF chiarisce la ratio del divieto fissato dall’art. 28 del cod. deon. che assicura la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio.
Posto che l’art. 28 cod. deon. è stato dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha più volte affermato che tale divieto opera in via assoluta, senza distinguere tra mittente e destinatario e estendendosi non solo alle comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche a quelle scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate riservate.
In particolare, afferma il CNF, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente. Viceversa, il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
Tale norma, infine, non è posta ad esclusiva tutela del legale mittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.
a cura di Alessandro Gargiulo