Al via il “Decreto Specializzazioni”


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “decreto Specializzazioni”, contenente il regolamento con le modifiche al decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’art. 9 l. n. 247/2012.
Pubblicato in G.U. del 12 dicembre 2020, n. 308, il d.m. 1 ottobre 2020, n. 163 adotta il «regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Tra le principali novità contenute nel c.d. “decreto Specializzazioni vi è la previsione secondo la quale all’avvocato non è consentito conseguire il titolo di specialista in più di due settori di specializzazione e per il conseguimento di tre fra questi (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) occorre, in particolare, la frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero l’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso decreto.
Sempre con riferimento ai settori di specializzazione civile, penale e amministrativo, è previsto che il corso di formazione abbia una durata complessiva almeno biennale, suddiviso in una parte generale e in una parte speciale di durata non inferiore a un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti il settore prescelto.

Il regolamento si occupa anche di ridefinire le modalità del «colloquio per l’esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta» ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza acquisita nei relativi settori e indirizzi di specializzazione. La commissione, dinanzi alla quale avverrà il colloquio, sarà composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui uno nominato dal Consiglio Nazionale Forense e due con decreto dal Ministero della Giustizia, e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.
Infine, è previsto che nell’accertamento dei requisiti, la commissione valuti la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente, potendo anche derogare al numero minimo di incarichi previsto per anno (ora 10 e non più 15) in virtù della natura e della particolare rilevanza degli incarichi stessi e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione.

Alessandro Gargiulo

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