a cura di Oscar

La presa di posizione dell’avvocatura istituzionale arriva netta e, per certi versi, inevitabile. Con un comunicato diffuso il 18 aprile 2026, l’Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione contro le modifiche introdotte al decreto sicurezza in materia di immigrazione, approvate dal Senato il giorno precedente.

Al centro della contestazione vi è la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che – secondo quanto denunciato – verrebbe incisa da un meccanismo capace di collegare il compenso del difensore all’esito del percorso amministrativo del migrante, in particolare alla sua adesione al rimpatrio volontario.

Una denuncia forte, che richiama direttamente il rischio di un condizionamento della funzione difensiva.

Ma fermarsi alla reazione dell’avvocatura significherebbe leggere solo una parte del problema.


Il fatto: cosa cambia nel patrocinio

Il punto critico individuato nel comunicato riguarda una trasformazione silenziosa ma rilevante: il patrocinio a spese dello Stato, da strumento di garanzia, rischia di diventare leva indiretta di politica migratoria.

Il nodo non è tanto l’accesso formale alla difesa, che resta teoricamente garantito, quanto la struttura degli incentivi che circondano l’attività dell’avvocato. Se il riconoscimento del compenso è legato, anche indirettamente, a una scelta dell’assistito coerente con l’interesse pubblico al rimpatrio, il rapporto difensivo entra in una zona grigia.

Non si tratta di una compressione esplicita del diritto, ma di un suo possibile orientamento.

Ed è proprio qui che il piano tecnico si intreccia con quello costituzionale.


Il diritto di difesa tra forma e sostanza

L’art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa a tutti, senza distinzione. Ma la giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che tale diritto deve essere effettivo, non solo proclamato.

La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto nel patrocinio a spese dello Stato uno strumento indispensabile per rendere concreto l’accesso alla giustizia (cfr. sentenze n. 217/2019 e n. 80/2020), sottolineando come la difesa non possa essere svuotata da ostacoli, neppure indiretti.

Allo stesso modo, è stato ribadito che l’attività del difensore deve rimanere libera da interferenze esterne che possano comprometterne l’indipendenza (Sentenze. n. 18/1982 e n. 106/2010).

In questa prospettiva, il collegamento tra compenso e comportamento dell’assistito solleva una questione che non è meramente economica, ma strutturale: può la difesa restare pienamente autonoma se il suo equilibrio dipende da un esito che coincide con l’interesse dello Stato?


Lo sguardo europeo: difesa “effettiva” e non apparente

La problematica assume ulteriore rilievo alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella decisione Airey v. Ireland, la Corte ha affermato che i diritti garantiti dalla Convenzione devono essere “pratici ed effettivi”, non teorici o illusori. Un principio ribadito anche in Artico v. Italy, dove si sottolinea che la mera previsione di un difensore non soddisfa le esigenze dell’equo processo se non è accompagnata da condizioni che rendano la difesa concreta.

In questo quadro, ogni meccanismo che possa incidere, anche indirettamente, sulla libertà del difensore o sulla pienezza del rapporto fiduciario con l’assistito si espone al rischio di tensione con l’art. 6 CEDU.


Una tecnica normativa che interroga il sistema

Ciò che emerge non è soltanto un problema settoriale, legato all’immigrazione, ma una questione più ampia di tecnica legislativa.

Il modello che sembra profilarsi non impone vincoli diretti, ma introduce condizioni che orientano i comportamenti. Non limita formalmente il diritto di difesa, ma ne ridefinisce il contesto operativo.

È una modalità di intervento sempre più frequente, in cui la regolazione passa attraverso incentivi e disincentivi piuttosto che attraverso divieti espliciti.

Il rischio, tuttavia, è che in questo spazio intermedio si produca un effetto di compressione meno visibile, ma non per questo meno incisivo.


La protesta dell’avvocatura e il passaggio alla Camera

La proclamazione dello stato di agitazione da parte dell’OCF si inserisce in questo scenario come segnale di allarme istituzionale, prima ancora che corporativo.

Il provvedimento è ora atteso all’esame della Camera dei Deputati, dove potrebbe subire modifiche. È in quella sede che si misurerà la capacità del legislatore di tenere insieme esigenze di governo dei flussi migratori e rispetto delle garanzie fondamentali.


Oltre il caso: una questione di equilibrio

La vicenda impone, in definitiva, una riflessione che va oltre il singolo intervento normativo.

Se il diritto di difesa è un pilastro dello Stato di diritto, la sua autonomia non può essere esposta a condizionamenti, neppure indiretti. Perché è proprio nella dimensione concreta – quella fatta di equilibri, incentivi e relazioni – che i diritti si rafforzano o si indeboliscono.

E quando la difesa cambia natura, anche impercettibilmente, cambia il rapporto tra cittadino e potere.

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