di Oscar

Nel panorama giuridico contemporaneo, sempre più segnato da esigenze di effettività della tutela e sostenibilità economica del contenzioso, la litigation finance si sta progressivamente affermando come uno strumento innovativo destinato a incidere profondamente anche nel settore della responsabilità civile sanitaria. A conferma della crescente rilevanza del fenomeno, il prossimo 20 maggio si terrà presso l’Università LUISS di Roma il convegno dal titolo “La Litigation Finance nella gestione della responsabilità civile sanitaria: problemi e prospettive a un anno di distanza”, promosso da operatori del settore in collaborazione con realtà specializzate nel funding del contenzioso sanitario.

Il modello della litigation finance: struttura e funzione

La litigation finance – già ampiamente diffusa nei sistemi di common law – consiste nel finanziamento del contenzioso da parte di soggetti terzi rispetto alla lite. Tali soggetti, generalmente società specializzate, si fanno carico dei costi processuali (spese legali, consulenze tecniche di parte e d’ufficio, eventuali spese di soccombenza), ottenendo in cambio una percentuale del risarcimento eventualmente riconosciuto. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo contrattuale atipico, riconducibile nell’alveo dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ma che pone rilevanti interrogativi in ordine alla sua compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Accesso alla giustizia e riequilibrio delle posizioni

Uno dei principali argomenti a favore della litigation finance riguarda il suo impatto sull’accesso alla giustizia, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. Nel contesto della responsabilità sanitaria – caratterizzato da elevati costi peritali e da un significativo squilibrio informativo tra paziente e struttura sanitaria – la possibilità di esternalizzare il rischio economico del contenzioso consente anche ai soggetti economicamente più deboli di intraprendere azioni giudiziarie altrimenti precluse. Al contempo, il modello offre agli avvocati un supporto finanziario che può incidere sulla strategia difensiva, permettendo una più approfondita istruttoria tecnica.

Le criticità: indipendenza difensiva e rischio di condizionamento

Accanto ai benefici, emergono tuttavia criticità non trascurabili.
In primo luogo, si pone il problema della indipendenza dell’avvocato, tutelata dall’ordinamento forense e dai codici deontologici. La presenza di un finanziatore potrebbe infatti influenzare le scelte strategiche del legale, soprattutto in relazione alla gestione della lite, alla valutazione delle proposte transattive o alla decisione di proseguire il giudizio.
Ulteriori perplessità riguardano: il rischio di selezione delle controversie secondo criteri meramente economici, la possibile configurazione di fenomeni speculativi sul contenzioso e la necessità di garantire trasparenza nei rapporti tra cliente, difensore e finanziatore.

Il quadro normativo: tra vuoti regolatori e prime aperture europee

In Italia, la litigation finance non è ancora oggetto di una disciplina organica. Tuttavia, essa si inserisce in un contesto normativo in evoluzione.
A livello europeo, il Parlamento UE ha più volte sollecitato l’introduzione di regole comuni per garantire trasparenza e tutela delle parti, soprattutto nei contenziosi transnazionali e collettivi. In particolare, la proposta di direttiva sulla responsabilità civile e azioni collettive evidenzia la necessità di monitorare il ruolo dei finanziatori terzi.
Nel nostro ordinamento, alcuni spunti possono essere tratti: dai principi in materia di patto di quota lite (oggi ammesso entro limiti specifici); dalla disciplina della cessione del credito litigioso (art. 1261 c.c.); dalle norme deontologiche forensi sull’autonomia e indipendenza del difensore.

Responsabilità sanitaria: un terreno privilegiato di sperimentazione

Il settore sanitario rappresenta un ambito particolarmente fertile per lo sviluppo della litigation finance.
Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), il sistema della responsabilità sanitaria ha assunto una struttura complessa, caratterizzata dalla centralità della prova tecnica, dalla rilevanza della fase di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e dalla crescente attenzione alla gestione assicurativa del rischio.
In tale contesto, il finanziamento del contenzioso può contribuire a sostenere il costo delle perizie e a incentivare azioni giudiziarie fondate su basi tecnico-scientifiche solide.

Prospettive future: verso una regolamentazione?

A distanza di un anno dai primi momenti di confronto sul tema, il dibattito appare sempre più orientato verso la necessità di una regolamentazione chiara e sistematica.
Le possibili direttrici di intervento potrebbero riguardare:

  • obblighi di trasparenza nei contratti di funding;
  • limiti alla percentuale riconoscibile al finanziatore;
  • tutela dell’autonomia decisionale del cliente e del difensore;
  • meccanismi di controllo per evitare conflitti di interesse.

Conclusioni

La litigation finance rappresenta una delle frontiere più interessanti del diritto contemporaneo, capace di incidere profondamente sulle dinamiche del processo civile. Se da un lato essa si configura come uno strumento di democratizzazione dell’accesso alla giustizia, dall’altro impone una riflessione attenta sui suoi effetti sistemici.
Il convegno del 20 maggio si inserisce in questo percorso di analisi e confronto, offrendo agli operatori del diritto un’occasione preziosa per interrogarsi sul futuro del contenzioso sanitario e sul ruolo, sempre più centrale, dei nuovi modelli di finanziamento della giustizia.

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