È stata pubblicata sulla G.U. n. 237 del 4/10/2021 la l. 27 settembre 2021 n. 134, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il testo si compone di 2 articoli: il primo, prevede una serie di deleghe al Governo da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge; il secondo, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE.
SI RIPORTA QUI DI SEGUITO LA NUOVA FORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI TOCCATI DALLA MODIFICA.
L’art. 2 comma 1 della legge interviene sulla disciplina in materia di prescrizione del reato.
Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, c.p.p.;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
(comma abrogato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3).
(comma abrogato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3).
(comma abrogato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103).
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p., la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.
Art. 160 (interruzione del corso della prescrizione).
(comma abrogato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3).
Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.
La lett. c) del comma 1, introduce nel codice penale il nuovo art. 161-bis, rubricato Cessazione del corso della prescrizione, che stabilisce la cessazione definitiva del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; tuttavia, in caso di annullamento con regressione del procedimento al primo grado, o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.
In sostanza, la prescrizione – un tempo riferibile ai tre gradi di giudizio – attiene soltanto il primo grado.
La disposizione, pur confermandone lo spirito, intende superare quell’ossimoro recato dal secondo comma dell’art. 159 c.p., come modificato dalla l. n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), che, nel prevedere un criterio di sospensione della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado – sia di condanna che di assoluzione – fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna, non consentiva, in realtà, la ripresa del decorso della prescrizione.
Infatti, la nuova collocazione topografica dell’art. 161-bis si spiega in ragione del fatto che non si tratta di un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, bensì di una vera e propria cessazione definitiva.
Conseguentemente, per motivi di coordinamento, la lett. a) del comma in esame, abroga il citato secondo comma dell’art. 159 c.p.
La medesima lettera a) abroga, altresì, il quarto comma dell’art. 159 c.p. In realtà, il quarto comma dell’art. 159 era già stato abrogato, insieme al terzo comma, dalla l. n. 9/2013, mentre il quinto comma era stato abrogato dalla l. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando).
Orbene, l’abrogazione di una norma determina semplicemente un vuoto nella disposizione, non più in vigore, ma non la sua eliminazione sistematica; si pensi all’art. 341 che, pur abrogato dalla l. n. 205/1999, continua a esistere, tanto che la nuova disciplina dell’oltraggio a pubblico ufficiale risulta collocata nell’art. 341-bis.
Ne deriva che le odierne modifiche legislative, nel garantire una coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio, avrebbero potuto procedere a riscrivere integralmente l’art. 159.
Invece, il legislatore ha ritenuto di far scorrere i commi in vigore su quelli già abrogati, di talché, l’attuale abrogazione del richiamato quarto comma, risulta, in realtà, riferibile al settimo comma.
Viene, quindi, abrogata la previsione secondo la quale, nel caso di sospensione del procedimento per assenza dell’imputato (art. 420-quater c.p.p.), la durata della sospensione della prescrizione non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 c.p. (che individua i termini massimi di prescrizione, in presenza di cause di interruzione del corso della prescrizione, diversamente modulandoli in rapporto al tipo di reato).
L’abrogazione – preso atto che la disposizione può determinare il rischio della sospensione fino alla maturazione della prescrizione – risulta consequenziale alla delega contenuta nell’art. 1, comma 7, della legge, relativa all’introduzione di una nuova disciplina del processo in assenza, che determina un allungamento dei termini di prescrizione allo scopo di evitare che il meccanismo sospensivo consenta all’imputato di sottrarsi al processo, al solo scopo di far maturare i termini di prescrizione del reato.
Infine, poiché il nuovo blocco della prescrizione di cui all’art. 161-bis risulta collegato alla sola sentenza di primo grado, e non anche al decreto penale di condanna, come previsto dall’art. 159 comma 2 abrogato, la lettera b) del comma in esame, incide sull’art. 160, che disciplina l’interruzione del corso della prescrizione, inserendo tra gli atti interruttivi il decreto penale di condanna.
Anche in questo caso l’operazione viene effettuata nel primo comma dell’art. 160, in realtà già abrogato dalla l. n. 3/2019, ma tant’è.
Alessandro Gargiulo