Quando si affronta il tema dei minori collocati nelle comunità educative e nelle case famiglia, occorre partire da un principio fondamentale spesso dimenticato nel dibattito pubblico: il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia.
Non è una posizione ideologica. È la legge dello Stato.
L’articolo 1 della Legge n. 184 del 1983 stabilisce infatti che il minore ha diritto ad essere educato nell’ambito della propria famiglia. L’allontanamento dal nucleo familiare rappresenta una misura eccezionale, residuale e temporanea, giustificata esclusivamente quando la permanenza in famiglia risulti incompatibile con la tutela della sua integrità fisica, psicologica ed educativa.
Proprio perché si tratta di una decisione tra le più invasive che l’ordinamento possa adottare nei confronti di una famiglia, è doveroso interrogarsi non soltanto sulle ragioni che conducono all’allontanamento, ma anche sul sistema economico che ruota attorno all’accoglienza dei minori.

In Italia non esiste una tariffa nazionale uniforme per le strutture di accoglienza. Le rette giornaliere sono determinate attraverso un sistema frammentato di competenze regionali e comunali e possono variare sensibilmente a seconda del territorio e della tipologia della struttura.
Si tratta di risorse pubbliche considerevoli, sostenute prevalentemente dai Comuni e, quindi, dai contribuenti.
Nessuno mette in discussione il ruolo svolto dalle tante comunità educative che operano con professionalità, dedizione e spirito di servizio. Tuttavia, proprio per tutelare gli operatori seri e garantire la massima fiducia dei cittadini, è necessario chiedere maggiore trasparenza.
Alcune domande meritano una risposta chiara:
Quanto costa realmente l’accoglienza di un minore nelle diverse tipologie di strutture?
Esistono criteri uniformi di determinazione delle rette?
Qual è il rapporto tra costi sostenuti e servizi effettivamente erogati?
Quante risorse vengono investite nel sostegno alle famiglie d’origine per evitare l’allontanamento?
Quanti minori restano in comunità oltre il periodo inizialmente previsto?
Quali controlli vengono effettuati sulla permanenza dei presupposti che hanno determinato il collocamento?
La legge prevede che ogni inserimento abbia una durata presumibilmente determinata e che i servizi sociali trasmettano relazioni periodiche all’autorità giudiziaria affinché sia costantemente verificata la possibilità del rientro del minore nella propria famiglia.
Ma è lecito domandarsi se tali verifiche siano sempre tempestive, efficaci e uniformi sull’intero territorio nazionale.
Allo stesso modo appare opportuno approfondire il tema della vigilanza sulle strutture, affidata alle autorità competenti, alle aziende sanitarie, agli enti locali e alle Procure presso i Tribunali per i Minorenni.
Quando un settore gestisce ingenti risorse pubbliche e incide su diritti fondamentali della persona, il controllo non rappresenta una sfiducia: rappresenta una garanzia.
Per questa ragione ritengo che il Parlamento, la Corte dei Conti e gli organismi di vigilanza competenti debbano promuovere una ricognizione nazionale sui costi dell’accoglienza dei minori, sui criteri di accreditamento delle strutture, sulla qualità dei servizi offerti e sull’efficacia dei controlli esistenti.
La tutela dell’infanzia non può mai essere condizionata da logiche economiche. E proprio per fugare ogni dubbio, occorre rendere il sistema sempre più trasparente, verificabile e orientato alla finalità che la legge pone al centro di tutto: il superiore interesse del minore.
Perché ogni euro speso in nome della protezione dell’infanzia deve essere tracciabile. Ma soprattutto perché ogni bambino ha il diritto di sapere che ogni decisione assunta sul suo futuro è stata presa esclusivamente per il suo bene e non per alimentare meccanismi burocratici o interessi che nulla hanno a che vedere con la sua crescita e la sua serenità.
Alfredo di Costanzo
Direttore di IL TABLOD






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