Eluana Englaro tra vita, morte e questioni di principio


Scrivere in materia di diritto non è mai facile. Ancor più difficile diventa quando il diritto è chiamato a confrontarsi con questioni che attengono aspetti cruciali della vita dell’uomo come la nascita e la morte, la malattia e la cura, la dignità e l’autonomia dell’individuo. Ne è senz’altro un esempio la lunga e travagliata vicenda umana e giudiziaria che ha visto come protagonista Eluana Englaro, la giovane di Lecco che dal lontano 1982, in seguito ad un incidente stradale, versa in stato vegetativo permanente. Sin da allora, Eluana, pur essendo medicalmente e giuridicamente viva (il cervello, pur avendo subito gravissimi danni, ha conservato alcune sue funzioni), è tuttavia priva di qualsivoglia attività psichica, nonché di ogni coscienza di sé o dell’ambiente circostante. Il suo cuore batte e può respirare autonomamente, apre e chiude gli occhi, ha riflessi del tronco e spinali ma senza alcuna risposta comportamentale riproducibile, finalistica o volontaria a stimoli visivi, uditivi, tattili o dolorifici provenienti dall’esterno. Per questo motivo può sopravvivere soltanto grazie all’alimentazione ed idratazione che le vengono fornite mediante un sondino naso-gastrico ed all’assistenza infermieristica costante accanto a lei. Tale condizione è, secondo la letteratura medica internazionale dominante (e come testimoniato dal notevole lasso di tempo intercorso dall’incidente senza alcun miglioramento sostanziale), irreversibile e senza possibilità di recupero di quelle funzioni cerebrali, di quella coscienza e di quella percezione del mondo esterno di cui Eluana è priva sin dalla data dell’incidente che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari, seppure non fisicamente.

Ritenendo tale condizione priva di dignità e contraria alle convinzioni manifestate dalla ragazza ad amici e parenti prima dell’incidente, il padre di Eluana, Beppe Englaro, dopo aver ottenuto l’interdizione della ragazza ex art. 414 c.c. e la nomina di sé stesso in qualità di tutore, avviava dal lontano 1999 un lungo contenzioso giudiziario finalizzato ad ottenere dalle corti di merito e di legittimità l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione ed idratazione artificiali che consentono tuttora la sopravvivenza della figlia. Dopo tre autonomi procedimenti, due pronunzie di Cassazione, nove anni di battaglia legale,  Beppe Englaro è riuscito, lo scorso 9 luglio ad ottenere dalla Corte di Appello di Milano un decreto che gli consente di sospendere i trattamenti  di sostegno vitale e che costituisce l’ultima, ma solo in senso cronologico, tappa di una vicenda che ha profondamente scosso il mondo mediatico e politico.

Sotto molti aspetti, il decreto del 9 luglio (Estensore Lamanna) nelle sue sessantadue pagine riprende, e non poteva essere altrimenti, la sentenza di Corte di Cassazione n. 21748 del 16.10.2007 che, nel rinviare gli atti alla corte di Appello di Milano, configurava l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino naso-gastrico come trattamenti sanitari veri e propri (e pertanto legittimamente rifiutabili) ed individuava le due condizioni fondamentali per richiederne l’interruzione ovvero: “(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”.

Intorno a tali due fondamentali aspetti si fonda l’accertamento dei giudici di appello, che, in mancanza di testamento biologico o dichiarazioni di volontà scritte, hanno posto particolare attenzione all’accertamento della presunta volontà di Eluana, attraverso le dichiarazioni dei familiari e degli amici sul carattere della ragazza e le sue convinzioni morali, ritenute incompatibili con il protrarsi sine die delle terapie di sostegno vitale. Per tale motivo, con una decisione quantomeno coraggiosa, i giudici della Corte d’appello hanno autorizzato Beppe Englaro a disporre l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale nonché l’erogazione di presidi medici collaterali, ritenuti contrari alla volontà della paziente, manifestata attraverso il suo tutore e con il consenso di un curatore speciale.

In ogni caso, oggi, ad oltre due mesi dalla decisione dei giudici di Milano, Eluana è ancora accudita dalle suore di San Gerardo in una casa di cura di Lecco, estranea suo malgrado alle polemiche che hanno aspramente seguito la decisione di Corte di Appello. Nei primi giorni di agosto Camera e Senato hanno infatti deciso di sollevare davanti alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione contro la sentenza della Corte di Cassazione che aveva stabilito i principi poi applicati dai giudici milanesi. In sostanza, entrambe le Camere hanno ritenuto che la pronunzia dei giudici, emanata in assenza di un disposto legislativo, abbia travalicato la sfera di attribuzioni che la Costituzione attribuisce alla magistratura invadendo quella di pertinenza del solo Parlamento. Contestualmente, la Procura Generale di Milano presentava ricorso per Cassazione contro il decreto adducendo il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’irreversibilità dello stato vegetativo permanente di Eluana. Come se non bastasse, lo scorso 3 settembre la regione Lombardia ha respinto la richiesta della famiglia Englaro di trovare un ospedale per assistere Eluana verso la morte. E’ infatti risaputo che la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale non comporta un decesso immediato ma richiede un tempo abbastanza lungo (Terry Schiavo, la giovane americana protagonista di una vicenda del tutto analoga, morì dopo ben 13 giorni dall’interruzione dell’alimentazione artificiale) ed  una struttura adeguata.

E’ pertanto facile ipotizzare che il caso Englaro sia ancora ben lungi dall’essersi chiuso sebbene gli ultimi sviluppi, allontanatisi dal pur difficile terreno giuridico, finiscano sempre più col nascondere con le bandiere della politica e la falsa sicurezza delle questioni di principio, il dramma umano di una ragazza imprigionata, suo malgrado, da sedici anni in un corpo che verosimilmente non le apparterrà mai più.

 

settembre 2008

Avv. Mauro Fusco

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.