A “chattare”… si finisce male.


facebook_1523940926959La suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una sentenza che aveva condannato il coniuge, sorpreso a chattare su siti di incontri.
Ha ritenuto la parte colpevole in quanto, anche se non vi è stato nessun atto esplicito, l’atteggiamento avuto è sintomo di infedeltà
Secondo i giudici della Corte la moglie non commette abbandono di tetto coniugale nel momento in cui sorprende il marito a ricercare partner online e conseguentemente va via da casa
Navigare quindi su siti di incontri equivale a violare l’obbligo di fedeltà. La Corte di Cassazione ha quindi convalidato una sentenza della corte d’Appello di Bologna. La moglie non commette abbandono di tetto coniugale nel momento in cui sorprende il marito a ricercare partner online; si tratta, infatti, di una “circostanza oggettivamente idonea a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
Il ricorso di un ex marito è stato respinto che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie, rea di aver abbandonato il tetto coniugale, una volta scoperto che lui conosceva profili femminili sul web. In più, l’uomo aveva chiesto la revoca dell‘obbligo di mantenimento, equivalente a 600 euro al mese. Tutte le richieste sono state respinte.
Secondo la Cassazione, la ricerca di incontri online corrisponde all’infedeltà, specificando che si tratta di una “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi. A breve un mio approfondimento.

 a cura di Monica Mandico

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.