Il magistrato riceve un prestito dall’imputato? Legittima la rimozione obbligatoria


hammer-802301_960_720L’automatica rimozione del magistrato, che ha ricevuto prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato stesso sa essere parti o indagati in procedimenti pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o in altro ufficio del medesimo distretto giudiziario, risponde ad una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n.197/18, depositata il 12 novembre 2018.

La disciplina censurata e la sua ratio.La pronuncia in commento trae origine dalle questioni di costituzionalità dell’art. 12, comma 5, d. lgs. n. 109/2006 – recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità – nella parte in cui prevede, in via obbligatoria, la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo decreto legislativo, sollevate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
 L’illecito disciplinare di cui al citato art. 3, comma 1, lett. e), mira a tutelare il corretto e imparziale esercizio della funzione giurisdizionale contro il rischio di distorsioni causate dall’avere ricevuto il magistrato, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato stesso sa essere parti o indagati in procedimenti pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o in altro ufficio del medesimo distretto giudiziario, ovvero – laddove tali prestiti e agevolazioni siano concessi “a condizioni di eccezionale favore” – da parti offese, testimoni o, comunque, da soggetti coinvolti in detti procedimenti.
Al tempo stesso, questa disciplina intende tutelare l’immagine di imparzialità della funzione giudiziaria, e la connessa fiducia della società nel suo corretto svolgimento, che potrebbero essere gravemente compromesse laddove la notizia della ricezione dei prestiti o delle agevolazioni divenisse di comune dominio.

I dubbi di legittimità costituzionale. Il rimettente ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. sotto tre distinti profili: a) un difetto di ragionevolezza intrinseca, connesso ad un difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare massima prevista dall’ordinamento, in relazione all’automatismo della sua applicazione per tutte le ipotesi concrete riconducibili alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 109/2006; b) una disparità di trattamento “interna”, derivante dall’equiparazione fra tre distinte ipotesi connotate da disvalore molto diverso, ma accomunate dal legislatore sotto il profilo dell’idoneità a determinare l’automatica applicazione della sanzione della rimozione; c) una disparità di trattamento “esterna”, tra il trattamento riservato all’illecito disciplinare di cui al citato art. 3, comma 1, lett. e) e quello riservato ad altre ipotesi di illecito disciplinare previste dallo stesso decreto legislativo (asseritamente più gravi, ma non punite con la sanzione obbligatoria della rimozione).

Illeciti di gravità diversa possono essere puniti con la stessa sanzione. Secondo la Consulta, la disposizione impugnata non determina una irragionevole disparità di trattamento tra le diverse ipotesi contemplate dalla medesima disposizione, per le quali si prevede in modo indifferenziato l’obbligatoria applicazione della sanzione della rimozione.
Ed infatti, sulla base del principio di eguaglianza, sarebbe irragionevole pretendere, ogni volta che la legge prevede la sanzione massima applicabile in un dato settore di disciplina per una pluralità di fattispecie astratte, che tutte quelle fattispecie siano connotate da un disvalore tra loro esattamente comparabile.
Essenziale e sufficiente a garantire il rispetto del principio di eguaglianza è che anche la fattispecie di illecito meno grave tra quelle che comportano l’applicazione della sanzione massima prevista dai diversi rami dell’ordinamento, isolatamente considerata, sia pur sempre connotata da un grado di disvalore tale da rendere non manifestamente sproporzionata la comminatoria della sanzione massima. A prescindere, dunque, dalla sua eventuale minore gravità rispetto alle altre fattispecie accomunate dalla medesima sanzione massima.

Rimozione obbligatoria per il magistrato che riceve prestiti dall’imputato?Scelta non irragionevole. Non c’è dubbio che l’ottenimento di “prestiti” o di “agevolazioni”, che per qualità e quantità non possano definirsi di scarsa rilevanza, da parte di persona che il magistrato sa essere parte, indagata, parte offesa, testimone o comunque coinvolta in un procedimento pendente presso il proprio ufficio o presso altro ufficio del distretto, costituisca condotta che crea, sul piano oggettivo, il pericolo di distorsione dell’attività giurisdizionale in favore del soggetto che tali prestiti o agevolazioni ha corrisposto; e costituisca, altresì, condotta che in ogni caso determina – ove la notizia relativa venga a conoscenza del pubblico – un significativo e pernicioso indebolimento della fiducia dei consociati nell’indipendenza e imparzialità dello stesso ordine giudiziario.
Pertanto, il giudice delle leggi ritiene non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di colpire indefettibilmente con la sanzione della rimozione la totalità delle condotte rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 109/2006, caratterizzate da una piena consapevolezza del magistrato sulle qualità dei propri “benefattori”, da provarsi compiutamente nell’ambito del procedimento disciplinare, e al netto, comunque, delle vicende di scarsa rilevanza, alle quali risulta applicabile la causa esimente prevista dalla medesima disposizione.
Rispetto, infatti, all’obiettivo legittimo di restaurare la fiducia dei consociati nell’indipendenza, correttezza e imparzialità del sistema giudiziario, compromessa o anche solo messa in pericolo dalla condotta del magistrato, la scelta legislativa contestata dal rimettente non appare censurabile né sotto il profilo della sua idoneità a conseguire un tale obiettivo, né sotto il profilo della sua necessità rispetto all’obiettivo medesimo. Né, infine, la scelta del legislatore appare censurabile sotto l’ulteriore profilo della proporzionalità in senso stretto della sanzione: quest’ultima – in nome della tutela di un interesse essenziale per lo Stato di diritto – interferisce, certo, in maniera assai gravosa con i diritti fondamentali del soggetto che ne è colpito, ma lascia, altresì, a quest’ultimo la possibilità di intraprendere altra professione, con il solo limite del divieto di continuare a esercitare la funzione giurisdizionale.

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.