Bigenitorialità e grave conflittualità: le esigenze di vita del figlio


pair-707505_960_720Il principio di bigenitorialità rappresenta il diritto di ciascun genitore di essere significativamente presente nella vita del figlio senza tuttavia comportare «l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore». Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31902/18, depositata il 10 dicembre 2018.

La Corte d’Appello rilevando una grave conflittualità tra i genitori della figlia minore, disponeva l’affido della fanciulla al servizio sociale competente per l’assunzione delle decisioni più rilevanti attinenti alla vita della minore, riservava ai genitori l’assunzione delle decisioni afferenti alla vita quotidiana della bambina stessa e, limitando il regime degli incontri con il padre, disponeva il collocamento prevalente della figlia presso la madre.
Il padre ricorre in Cassazione.

In riferimento al motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di bigenitorialità, gli Ermellini ricordano che tale concetto si traduce nel diritto spettante a ciascun genitore di essere significativamente presente nella vita del figlio, diritto che deve essere altresì armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio. In tema di affidamento di minori, la S.C. ricorda inoltre che il giudizio prognostico del giudice, assumendo preminente importante l’interesse morale e materiale della prole, «deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, nonché della personalità del genitore delle consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità».
Secondo detta Corte, il principio della bigenitorialità deve in concreto intendersi dunque quale presenza comune, ma non necessariamente paritaria, dei genitori nella vita del figlio, presenza volta a garantire una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nell’assistenza, nell’educazione e nell’istruzione del figlio.
Per tali ragioni, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile.

a cura di Alessandro Gargiulo

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