In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca di suddetto beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con l’ordinanza n. 29462/18, depositata il 15 novembre 2018.
Un immobile, uno sfratto. La proprietaria di un immobile accordava un contratto di locazione con un certo soggetto che successivamente si rilevava moroso nel pagamento del canone, inadempimento che giungeva innanzi al Tribunale di Milano: il conduttore ammesso al gratuito patrocinio, veniva condannato al pagamento dei canoni arretrati e al rilascio dell’immobile occupato. La condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello in seguito adita dal conduttore, la quale ne revocava altresì l’ammissione al gratuito patrocinio rilevando che il conduttore stesso aveva proposto l’impugnazione con colpa grave, omettendo di ponderare con una maggior consapevolezza l’infondatezza delle sue argomentazioni alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Il conduttore ricorrendo in Cassazione deduce la falsa applicazione delle norme riguardanti il beneficio del gratuito patrocinio, revoca disposta per di più sulle risultanze di una sentenza non passata in giudicato, ovvero contestando le decisioni assunte alla base della condanna di fratto per morosità.
Revoca al gratuito patrocinio. Gli Ermellini evidenziano preliminarmente che la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la temerarietà della lite «può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta processuale abusiva, atteso che l’autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall’art. 337 c.p.p., giustifica l’adozione di un provvedimento che si fondi sull’accertamento dei fatti come operato della stessa». È necessario sottolineare che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza emessa dalla Corte del riesame, «non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 d. P.R. n. 115/2002». In conclusione, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal ricorrente.
a cura di Alessandro Gargiulo