Il Consiglio di Stato e l’Esame di avvocato


concorso-pubblico-675.jpgSarà l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a decidere, ancora una volta, sulla delicata questione di come debba essere composta la commissione per l’esame d’avvocato e, cioè, se debba considerarsi già in vigore la norma del nuovo ordinamento forense di cui alla l. n. 212/2012 oppure la norma previgente di cui al r.d. n. 1578/1933 e se sia possibile considerare i membri della commissione fungibili con altri non appartenenti alla stessa categoria (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza n. 717/2018, depositata il 14.11.2018). A rimettere la questione è stato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia con l’ordinanza del 14 novembre 2018, n. 717, chiamato a conoscere del reclamo avverso l’ordinanza di un TAR che aveva respinto in sede cautelare la domanda di un aspirante avvocato.

La tesi dell’aspirante avvocato. Ed infatti, era accaduto che l’aspirante avvocato, dopo aver appreso l’esito delle prove scritte che non gli erano valse per ottenere l’ammissione all’orale, avesse impugnato i giudizi sostenendo che gli stessi erano stati emessi da una commissione illegittimamente formata.
Secondo la tesi del ricorrente, vi era un’illegittimità nel fatto che la sottocommissione che aveva corretto le prove scritte era composta, il giorno della correzione, da quattro avvocati e un ricercatore universitario.
E ciò perché, a suo dire, l’art. 47 l. n. 247/2012, richiamato nella lex specialis, prevede, in primo luogo, che le sottocommissioni di esame (presso ogni Corte di appello) sono composte da cinque membri, di cui tre avvocati, un magistrato – prioritariamente in pensione e in subordine in servizio – un professore universitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche, e altrettanti supplenti delle medesime categorie.
In secondo luogo, poi, diversamente dalla normativa previgente, non è più ammessa la fungibilità dei commissari.

Vecchia normativa? Peraltro, secondo il ricorrente, il risultato non sarebbe cambiato neppure nell’ipotesi in cui si ritenesse vigente ancora l’art. 22 r.d. n. 1578/1933: ed infatti, la commissione sarebbe stata, comunque, illegittima poiché il Ministro non aveva previsto che della commissione facessero parte due magistrati in servizio.

Quest’ultima tesi è stata prospettata anche perché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto che la disciplina della commissione di esame recata dall’art. 47 l. n. 247/2012 non è in vigore, rientrando nella proroga prevista dall’art. 49 della medesima legge.

La rimessione all’Adunanza plenaria. Per il Consiglio “il ricorso pone questioni di massima di particolare importanza, anche per le implicazioni di carattere organizzativo su un esame di abilitazione di carattere nazionale, non solo quello per cui è processo, ma anche quello imminente della sessione 2018, e che su tali questioni di massima si registra un contrasto di giurisprudenza, su cui è indispensabile che sia fatta chiarezza ad opera dell’organo giurisdizionale a ciò deputato, l’Adunanza plenaria”.
Peraltro, nel caso di specie il Consiglio precisa che chiede all’Adunanza Plenaria “di interpretare il principio di diritto da essa enunciato nella decisione n. 7/2017 e, segnatamente, il suo ambito oggettivo, perché il contrasto di giurisprudenza, che con la presente ordinanza si evidenzia, tra pronunce del CGARS e pronunce della IV Sezione, è cronologicamente successivo alla decisione n. 7/2017 (per la precisione, l’orientamento della IV sezione è rimasto immutato pur dopo la Plenaria n. 7/2017, Plenaria che invece secondo il CGARS ha una rilevanza specifica sulla questione in causa)”.
Ecco allora che la prima questione che è stata rimessa all’Adunanza plenaria è sapere quale sia la disciplina vigente in ordine alla composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame avvocato, se vada applicato l’art. 47, l. n. 247/2012, ovvero l’art. 22, r.d.l. n. 1578/1933.
La seconda questione che è stata rimessa è sapere se, nell’ipotesi in cui non si ritenga vigente l’art. 47, se il vizio del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni, che applica i criteri del citato art. 47, possa avere rilevanza invalidante ex se, o solo in quanto in concreto sia viziata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente.
La terza questione che è stata rimessa è – in via alternativa alla precedente –  sapere se, vigente l’art. 47, se sia o no ancora applicabile l’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, sulla fungibilità dei commissari di gara, e comunque, se sia o meno autonomamente rinvenibile, nel corpo del citato art. 47, una regola o principio di fungibilità dei commissari.

a cura di Alessandro Gargiulo

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