Un episodio di inaudita violenza, consumatosi ad Angri, torna a interrogare il sistema giuridico e il dibattito pubblico sulla tutela delle vittime di reato. Un uomo è stato brutalmente mutilato dalla propria moglie, in un fatto che, per modalità e gravità, si colloca tra le più drammatiche espressioni di violenza domestica registrate negli ultimi anni.

Nel procedimento penale che seguirà, il movimento 1523.it – Potere ai Diritti, fondato dall’Angelo Pisani, ha annunciato la propria costituzione di parte civile, assumendo una posizione destinata a suscitare riflessioni e, verosimilmente, anche contrasti.


La costituzione di parte civile: significato e implicazioni giuridiche

Nel sistema processuale penale italiano, disciplinato dagli artt. 74 ss. del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile consente al soggetto danneggiato dal reato – o a enti esponenziali portatori di interessi collettivi – di partecipare al processo per ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso in esame, l’iniziativa di 1523.it si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce la legittimazione ad agire anche a soggetti collettivi quando il fatto lesivo incide su diritti fondamentali di rilievo generale, quali l’integrità fisica e la dignità della persona (cfr. Cass. pen., sez. unite, n. 38343/2014).

La scelta di intervenire in giudizio assume dunque una duplice valenza: risarcitoria, a tutela della vittima; simbolica e sistemica, volta a incidere sul piano culturale e interpretativo del fenomeno della violenza.


La posizione dell’Avv. Pisani: difesa gratuita e critica al sistema selettivo

L’Angelo Pisani ha dichiarato che assumerà gratuitamente la difesa dell’uomo aggredito, evidenziando una disparità che, a suo avviso, caratterizzerebbe il sistema di tutela:

Ogni vittima merita protezione, indipendentemente dal sesso. Non è più tollerabile una narrazione unidirezionale della violenza.”

Il riferimento è ai Centri Antiviolenza (CAV), strutture finanziate anche con fondi pubblici e storicamente orientate alla tutela delle donne vittime di violenza di genere, nell’ambito delle politiche di contrasto previste anche dalla Convenzione di Istanbul.


Violenza domestica e principio di uguaglianza: il quadro normativo

L’ordinamento italiano prevede strumenti di tutela penale contro la violenza domestica senza distinzione formale di genere. Tra le principali fattispecie:

  • l’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
  • gli artt. 582 e 583 c.p. (lesioni personali, aggravate in caso di particolare gravità);
  • le aggravanti previste dal cosiddetto “Codice Rosso” (L. n. 69/2019).

Parallelamente, il principio costituzionale di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. impone che la tutela giuridica sia garantita a tutti i cittadini senza discriminazioni.

Tuttavia, sul piano delle politiche pubbliche e della comunicazione mediatica, permane una forte focalizzazione sulla violenza di genere contro le donne, giustificata da dati statistici che evidenziano una maggiore incidenza di tali fenomeni, ma che – secondo alcune posizioni – rischia di lasciare in ombra altre tipologie di vittime.


Il nodo culturale: tra dati, narrazione e diritto

Il caso di Angri riporta al centro una questione delicata: il rapporto tra realtà fenomenologica, rappresentazione mediatica e costruzione normativa.

La posizione espressa da 1523.it si fonda su un assunto netto: “la violenza non ha sesso”. Un’affermazione che, sul piano giuridico, richiama la necessità di evitare approcci selettivi nella tutela delle vittime, garantire pari dignità e accesso alla giustizia e fondare le politiche pubbliche su dati completi e non parziali.

Al contempo, la dottrina maggioritaria sottolinea come le misure specifiche a tutela delle donne trovino fondamento in obblighi internazionali e nella necessità di contrastare fenomeni strutturali di violenza di genere.


Conclusioni: verso una tutela realmente universale?

La costituzione di parte civile annunciata da 1523.it nel processo di Angri rappresenta un intervento che va oltre il singolo caso giudiziario, ponendosi come atto di stimolo nel dibattito giuridico e sociale.

Il punto centrale resta aperto:
come coniugare il riconoscimento delle specificità della violenza di genere con il principio universale di tutela di ogni vittima?

In un sistema che ambisce alla piena realizzazione della giustizia, la risposta non può che muoversi lungo un equilibrio complesso:
riconoscere le differenze, senza trasformarle in gerarchie di diritti.

Perché, come ricorda lo stesso promotore dell’iniziativa,
la giustizia, per essere tale, non può essere selettiva.

Oscar

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