Giustizia Amministrativa: la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere rilevanza ai fini della quantificazione dell’indennizzo ma non può condizionare la stessa proponibilità della relativa domanda


club-2492011__340Nell’ambito del processo amministrativo, la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere rilevanza ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89/2001, ma non può viceversa condizionare la stessa proponibilità della relativa domanda, per contrasto con l’esigenza del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata (Corte Costituzionale, sentenza n. 34/2019, depositata il 6.3.2019).

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 secondo il quale «[l]a domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».
La questione era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con diverse pronunce emesse in relazione ad altrettanti ricorsi con cui venivano censurate le pronunce d’appello che, in ragione della mancata presentazione di una «istanza di prelievo» nei processi amministrativi presupposti, avevano dichiarato improponibili le corrispondenti domande di equa riparazione per irragionevole durata.

Ripercorrendo le modifiche che hanno interessato la norma in esame, la Corte ha riconosciuto una violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 Cedu. Secondo la Corte EDU infatti i rimedi preventivi volti ad evitare la durata eccessiva del procedimento devono essere effettivi, devono cioè velocizzare concretamente la decisione da parte del giudice competente. Come si legge infatti nella sentenza «mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio – l’istanza di prelievo, cui fa riferimento l’art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla l. n. 208/2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, c.p.a., la parte «può» segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata».
La giurisprudenza interna ha inoltre affermato che, in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, la lesione del diritto alla definizione del procedimento entro un termine ragionevole deve essere riscontrata, nelle cause dinanzi al giudice amministrativo, con riferimento al periodo decorrente dall’instaurazione del procedimento «senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla sua ritardata presentazione».
Conclude la Consulta precisando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento rilevante ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex legge Pinto, ma non può condizionare la stessa proponibilità della domanda.

a cura di Alessandro Gargiulo

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