Concorso pubblico e voto minimo di laurea: Tar Lazio annulla il bando


Accolto il ricorso di due ingegneri interessati a partecipare al bando di concorso indetto dall’ENAC. Tale bando, che prevede un voto minimo di 105/110 per poter prendere parte alla selezione, deve essere annullato: infatti, se per la qualifica professionale ricercata «è richiesto il solo diploma di laurea», il bando non può prevedere il voto minimo (TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 2112/2019, depositata il 15.2.2019).

Due ingegneri impugnano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il bando di concorso pubblico indetto dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per la copertura di 20 posti di ingegnere professionista nella parte in cui prevedeva quale requisito di ammissione il conseguimento di un «diploma di laurea…conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente».
In particolare, i ricorrenti, essendosi laureati con un voto inferiore a quello richiesto dal bando di concorso, chiedono l’annullamento di tale atto per violazione e falsa applicazione di legge, anche sotto il profilo della disparità di trattamento e difetto di ragionevolezza.

Il Collegio, ribadisce che l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 dispone che per l’accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale (ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale tale bando è stato indetto) è richiesto il solo diploma di laurea, inteso questo come il solo requisito richiesto indipendentemente dal voto finale conseguito. Pertanto, l’ENAC, nell’indizione del suddetto bando non poteva derogare al summenzionato principio di portata generale, come quello stabilito dal d.P.R. n. 487/1994. Si tratta, infatti, di un criterio non attendibile, poiché la valutazione dei docenti all’esito del percorso universitario dipende da vari fattori, come ad esempio il tipo di diploma conseguito e qual è l’ateneo che lo rilascia.
Sulla base di quanto disposto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso dei due ingegneri e per l’effetto di ciò annulla il bando impugnato con conseguente ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale per cui è causa.

 a cura di Alessandro Gargiulo

 

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