DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: ONERE DEL GIUDICE EFFETTUARE INDAGINI ED ACQUISIRE PROVE


 

Per il riconoscimento della fondatezza o meno della domanda di protezione internazionale il giudice del merito, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 deve accertare la situazione reale del Pese di provenienza attraverso l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione delle prove (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 11312/2019, depositata il 26.4.2019).   Un cittadino pakistano ricorre in cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lecce che aveva disatteso la sua opposizione nei confronti del provvedimento della commissione territoriale locale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell’Interno replica con controricorso.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che, per il riconoscimento della fondatezza o meno della domanda di protezione internazionale il giudice del merito, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 deve esercitare un potere di cooperazione e accertare la situazione reale del Pese di provenienza attraverso l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, cosicché ciascuna domanda venga valutata alla luce delle informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Fatto ciò il giudice del merito deve specificare sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere tale accertamento richiesto. E tale specificazione non è avvenuta nel caso in esame, dove la Corte di merito si è limitata a ribadire che «come riportano le fonti internazionali la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone».
Pertanto, il Collegio accoglie il motivo di ricorso e cassa il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale territorialmente competente.

a cura di Alessandro Gargiulo

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