
Rimessa in discussione la sanzione applicata nei confronti del ciclista. Decisivo il richiamo al regolamento europeo n. 168/2013. Necessario un nuovo giudizio in Tribunale per valutare la potenza del motore ausiliario elettrico del mezzo (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 22228/2019, depositata il 22.5.2019).
Inequivocabile il risultato dell’etilometro: tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro. Logico parlare di “guida in stato di ebbrezza” e ipotizzare la revoca della patente.
A far vacillare tali certezze, però, la constatazione che l’uomo sotto processo era alla guida di un velocipede con pedalata assistita.
Per fare chiarezza è necessario ora valutare la potenza del motore elettrico. A questo proposito, difatti, bisogna tenere presente, spiegano i giudici, fino a 250 watt si parla di velocipedi a tutti gli effetti, con connessa impossibilità di revocare la patente pur a fronte di un ciclista in sella ubriaco.
Il fatto risale al marzo del 2017, quando un velocipede provoca un incidente. Una volta sceso dalla sella, l’uomo viene sottoposto all’etilometro, e il risultato è chiarissimo: 2,98 grammi per litro.
Codice della strada alla mano, però, il ciclista colpevole di «guida in stato di ebbrezza» non può essere punito con «la revoca della patente». Ma a rendere la situazione ingarbugliata è la constatazione che il mezzo incriminato è in realtà «un velocipede con pedalata assistita», dotato quindi di motore elettrico. Questo dettaglio è ritenuto non secondario dai giudici del Tribunale, che condannano l’uomo sotto processo per «guida in stato di ebbrezza» e lo puniscono con «la revoca della patente». In sostanza, i giudici ritengono che «la bicicletta con pedalata assistita» necessita di «patente di guida ‘AM’» – quella prevista per i ciclomotori –, come stabilito dal regolamento europeo numero 168 del 2013.
Minori certezze e molti più dubbi esprimono invece i giudici della Cassazione, i quali, ripassando il regolamento europeo, osservano che «esso non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita, ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 watt (cosiddetti ‘cicli a propulsione’, con targa e per i quali è richiesta patente ‘AM’), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti».
Di conseguenza, va messa in discussione la sanzione decisa dal Tribunale nei confronti del ciclista beccato ubriaco in sella.
Prima di decidere sulla «revoca della patente», però, sarà necessario un approfondimento in Tribunale sull’effettiva potenza del motore ausiliario elettrico del velocipede con pedalata assistita utilizzato dall’uomo sotto processo.
a cura di Alessandro Gargiulo