
Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2019, depositata il 16.5.2019).
La Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Catania, per il quale invece la mancata possibilità di applicare, per i reati di competenza del giudice di pace, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto descritta dall’art. 131-bis c.p. (introdotta dal decreto legislativo n. 28/2015) – secondo l’interpretazione del diritto vivente, cristallizzata dalle sentenza delle Sezioni Unite n. 53683 del 2017 – risulta essere irragionevole.
Per comprendere i termini della questione, occorre ricordare che già nella normativa specifica del procedimento davanti al Giudice di pace è prevista, dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, una particolare tenuità del fatto. Non si tratta però di una causa di non punibilità ma esclusione della procedibilità per i reati di competenza del giudice di pace quando «[i]l fatto è di particolare tenuità». La nozione di “particolare tenuità” del fatto – come ricorda la Corte costituzionale – è ancora più ampia di quella ora prevista dall’art. 131-bis c.p. perché è la risultante complessiva di plurimi fattori concorrenti, centrati sull’esiguità del danno o del pericolo derivati dalla condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato, ma integrati anche dall’occasionalità della condotta e dalla valutazione del grado della colpevolezza, nonché dal bilanciamento tra il pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell’imputato e l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
Invece per il giudice a quo, l’art. 131-bis c.p., così come interpretato dalla menzionata pronuncia della Corte di cassazione, violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella misura in cui la causa di non punibilità, prevista dalla disposizione censurata, non è applicabile a fatti di minor disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del giudice di pace, mentre ben può trovare applicazione in relazione a fatti di maggiore gravità, rientranti nella cognizione del tribunale. Sarebbe, infatti, del tutto irrazionale che una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 131-bis c.p. – introdotta per evitare all’imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono per definizione di minore gravità.
Per i giudici delle leggi invece la diversa disciplina è conseguenza indefettibile dei differenti procedimenti entro i quali i due istituti sono destinati ad operare, oltre che delle differenti finalità che li muovono. Secondo la Consulta, le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale. La eterogeneità delle fattispecie di reato poste a confronto esclude la dedotta lesione del principio di eguaglianza in quanto «il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta».
Fondamentale rilievo per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale viene attribuito alla centralità del ruolo che la persona offesa assume nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, fortemente ispirati ad esigenze conciliative, sottolineata anche dalla giurisprudenza di legittimità, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus (Sez. Unite, n. 43264/2015).
La Corte costituzionale ricorda che già in precedenza – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni del c.p. relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa – ha evidenziato che il giudice di pace è chiamato a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato. Si tratta di reati per i quali «è stato configurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio (definito “microcosmo punitivo” dalle Sezioni Unite n. 53683 del 2017), nel segno della complessiva mitigazione dell’afflittività, lungo le tre linee direttrici della totale rinuncia alla pena detentiva, della centralità della pena pecuniaria e del ricorso, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, a speciali sanzioni “paradetentive”, limitative della libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo)» (sentenza n. 47 del 2014). E la stessa conclusione si è avuta, sul versante processuale, circa l’esclusione dell’applicazione del patteggiamento nel procedimento penale davanti al giudice di pace (ordinanza n. 50 del 2016).
Per i giudici delle leggi, in definitiva, le ragioni giustificative di questo duplice regime di esclusione di istituti di carattere sia sostanziale (la sospensione condizionale della pena) che processuale (l’applicazione della pena su richiesta), quali già affermate dalla Consulta, a maggior ragione valgono quando la diversità di disciplina consiste soltanto nella diversa modulazione dei requisiti della non punibilità del fatto di particolare tenuità, che nel suo nucleo essenziale è previsto tanto dall’art. 131-bis c.p. per i reati di competenza del giudice togato quanto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace.
In verità, la questione sottoposta al giudice delle leggi con riguardo alla sospensione condizionale della pena riguardava la legittimità costituzionale di una norma, l’art. 60 d.lgs. n. 274/2000, che nell’escludere l’istituto della sospensione condizionale per i reati di competenza del giudice di pace deroga espressamente alla disciplina del codice penale.
Ben diverso è però il quadro di riferimento in cui si inserisce la tematica della particolare tenuità del fatto dove manca un’espressa deroga all’applicabilità della causa di non punibilità del 131-bis c.p. nel procedimento dinanzi al giudice di pace: una simile deroga non è infatti prevista nel d.lgs. 274/2000 (ciò che, del resto, va da sé, trattandosi di istituto introdotto solo quindici anni dopo l’entrata in vigore del decreto in parola), né è stata introdotta dal legislatore del 2015 al momento della formulazione dell’art. 131-bis c.p..
La diversità di struttura, finalità e ratio del giudizio dinanzi al giudice di pace rispetto a quello orinario (che giustifica l’esclusione del 131-bis ai reati di competenza del giudice di pace) viene ricondotto dalla Consulta alla supposta “eterogeneità delle fattispecie di reato” dei due giudizi. Ma tale eterogeneità non è data rinvenire nella pratica, dove la differenza dei reati di competenza dei due giudizi si fonda solo su una limitata lesione spesso del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Proprio il caso pratico portato dinanzi alla Consulta ne è una limpida testimonianza. Esso riguarda una ipotesi di lesioni colpose lievi, mentre quelle non lievi sono di competenza del Tribunale; dunque assoluta omogeneità.
Se non è dato rinvenire alcuna eterogeneità delle fattispecie incriminatrici giudicate dal Giudice di pace e dal Tribunale, chi opera nella pratica si rende conto che la soluzione adottata ora anche dalla Consulta dà luogo a discriminazioni irragionevoli. Si segnala lo stesso caso, per nulla infrequente: Tizio viene tratto in giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 612, comma 2, c.p. (minaccia grave), dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice, valutata l’adesione dell’imputato e del pubblico ministero alla causa di non punibilità della particolare tenuità di cui all’art. 131-bis c.p., e sentito il parere non vincolante della persona offesa (quindi anche negativo), emette una sentenza assolutoria perché il fatto è particolarmente tenue.
Caio, invece, è accusato di minacce lievi (art. 612, comma 1, c.p.) e citato in giudizio davanti al Giudice di Pace. La tenuità ex art. 131-bisc.p. non potrà applicarsi nella stessa ipotesi in cui il P.M. e l’imputato fossero d’accordo, ma il parere contrario della persona offesa, previsto dalla tenuità propria di cui all’art. 34 d.lgs n. 274/2000 blocca l’applicazione dell’istituto. Pertanto l’imputato deve sperare che il P.M. eserciti l’azione penale per il delitto più grave?
La soluzione della Corte costituzionale non convince. Invero, proprio le differenze strutturali e sostanziali tra i due istituti, diversi anche per natura giuridica (causa di improcedibilità l’art. 34, di esclusione della punibilità il 131-bis), rappresentano ciò che li rende destinati a coesistere nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace.
In mancanza di una deroga espressa non può che trovare applicazione la regola generale dell’art. 16 c.p., e dunque la estendibilità delle norme codicistiche alle materie regolate da leggi speciali, salvo che la disciplina codicistica sia incompatibile con quella già prevista per la medesima materia dalla normativa speciale.
Necessaria compatibilità. Come sostenuto in dottrina, non si vede per quale ragione i due istituti non possano coesistere nel sistema del giudice di pace. Si è parlato di “necessaria compatibilità” delle due particolari tenuità del fatto, sottolineando l’importanza sistematica dell’art. 131-bis c.p. come clausola generale di consacrazione del principio di tenuità/esiguità dell’offesa (Celotto).
Per cui, in presenza di un fatto di reato connotato da particolare tenuità il giudice di pace sarà chiamato in prima istanza a valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti e requisiti di operatività dell’art. 34 d.lgs. 274/2000; e solo laddove tale istituto non possa trovare applicazione dovrà essere vagliata la riconducibilità del caso di specie all’art. 131 bis c.p. (Mostardini). Invero, varie possono essere le ragioni di ostacolo al giudice per il riconoscimento della causa di improcedibilità: vuoi il difetto del requisito di occasionalità della condotta (più stringente rispetto a quello della non abitualità prescritto dall’art. 131-bis c.p.), vuoi per l’insussistenza di un potenziale pregiudizio alle esigenze di vita dell’imputato (requisito del tutto assente nell’art. 131-bis), vuoi – e sarà questa l’ipotesi più significativa – per il veto espresso dalla persona offesa.
Residuale operatività dell’art. 131-bis c.p.. Il principio di prevalenza della legge speciale su quella generale continuerà ad operare per quei casi in cui il fatto concreto soddisfi tutti i requisiti dell’art. 34 d.lgs. 274/2000, che troverà quindi applicazione in luogo dell’art. 131-bis c.p. Per le ipotesi residuali non potrà ragionevolmente essere preclusa l’eventuale assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., con tutto ciò che ne deriva in termini lato sensu sanzionatori. È infatti evidente come la declaratoria di non punibilità in parola comporti conseguenze più gravose rispetto a quella di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000: si pensi all’efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno (solo per la sentenza in cui si dichiari il 131-bis, come dice l’art. 651 c.p.p.) e all’iscrizione nel casellario giudiziale, che, in definitiva, rappresentano pur sempre effetti pregiudizievoli che fanno seguito alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p..
a cura di Alessandro Gargiulo