SOS Coronavirus. Cosa rischia chi non rispetta il divieto di uscire di casa?


Facciamo chiarezza sull’art. 650 c.p. Lo fa l’avvocato Sabrina Liguoro di Mandico&Partners e Spazio al Diritto del Foro di Milano

Mi è parso doveroso, nel clima di confusione ed informazioni,spesso non accurate, che stanno circolando in questi giorni, dare spiegazioni in merito ai divieti stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 con cui sono state ridefinite e meglio specificate, le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, ma soprattutto in merito agli aspetti penalistici legati alla violazione di detti divieti.

Quello che in particolare ci interessa sono le disposizioni relative all’obbligo di restare a casa e non uscire.

La regola generale è che dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe) è vietato uscire di casa

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni: si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre comprovate necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. È previsto però il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.Sul sito del Ministero dell’interno è presente una ampia casistica al fine di aiutare i cittadini a meglio interpretare le disposizioni normative ed ad illustrare in quali comportamenti possano tradursi queste eccezioni. Vi invito a consultare il sottostante link per chiarire molti dei vostri dubbi https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf

È fondamentale che queste eccezioni siano comprovate da una autocertificazione che va compilata e portata con sé, sia che si esca a piedi sia che si esca in macchina. Qui di seguito il link per scaricare il modulo ufficiale del Ministero https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

Il modulo di autocertificazione potrà anche essere compilato prima di uscire o sul posto in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Va specificato che le informazioni che si inseriscono nel modulo devono essere veritiere e potranno essere soggette a controlli. Ad esempio se si dichiara che ci si sta recando a fare la spesa, può essere richiesto di mostrare lo scontrino fiscale di acquisto, così come se si dichiara che ci si sta recando al lavoro, potrà essere effettuata una verifica presso il datore di lavoro.

Attività fisica all’aperto

Un po’ di confusione l’ha creata in questi giorni la possibilità di uscire, concessa dal d.p.c.m., per svolgere all’aperto attività sportiva o motoria, purchè venga rispettata la distanza di un metroe non venga praticata in gruppo. Questa possibilità ha dato il via alle più disparate interpretazioni, a confusione ed una infinità di domande.  Effettivamente la norma non è chiara. Tanto che alcuni interpretisostengono che sia rivolta esclusivamente ad atleti professionisti e/o comunque tesserati.  Sul punto il Ministero ha presentato una nota esplicativa che sembra consentire, con le citate limitazioni, l’attività sportiva outdoor.

A mio avviso è comunque meglio tenere un comportamentoprudente ed evitare di utilizzare questa possibilità come un grimaldello per aggirare il divieto di spostarsi. Se si vuole fare attività fisica meglio preferire gli spazi all’aperto vicino casa, premunirsi di un abbigliamento adeguato ed eventualmenteportare con sé una autocertificazione che indichi che si sta svolgendo attività sportiva all’aperto consentita dal d.P.C.M. 8 marzo 2020. 

Di queste ore è l’ordine di chiudere i parchi che stanno adottando i Sindaci di diverse città. Milano in primis.  Quindi su questo punto, mi aspetterei nuove disposizioni ad horas. Se potete, comunque, meglio fare esercizio in casa.

QUALI SONO LE SANZIONI SE NON SI RISPETTANO I DIVIETI E COME DOBBIAMO COMPORTARCI SE VENIAMO FERMATI?

Al fine di far rispettare i divieti stabiliti dal Governo potranno essere istituiti ovunque posti di blocco e di controllo da parte di tutte le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale, Polizia Municipale, Polizia di frontiera ecc…). Potranno inoltre essere fermate sia le autovetture che i pedoni. Le forze dell’ordine controlleranno le autocertificazioni e, come detto, potranno effettuare verifiche per valutare la veridicità di quanto affermato. Qualora, l’operante rilevi una violazione della norma potrà in primis contestare il reato di cui all’art. 650 c.p.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Va sottolineato che si tratta di un reato, rientrante nella categoria delle contravvenzioni, non va però assolutamente confuso con le sanzioni amministrative, come ad esempio quelle da violazione del codice della strada. Si tratta di tutt’altro. Le conseguenze della contestazione di un reato, ed eventualmente la condanna che ne può seguire, sono di non poca rilevanza; quindi occorre trattare il caso con la necessaria attenzione. Nel caso veniste fermati, verrà redatto dalle forze dell’ordine un verbale di identificazione in cui vi verrà contestato il reato, vi verranno richiesti i dati anagrafici, verrete invitati a nominare un difensore e, se non lo avete, vi verrà nominato un difensore di ufficio. Verrete poi invitati ad eleggere un domicilio dove ricevere le comunicazioni relative al procedimento. Il mio consiglio è di eleggere domicilio presso il vostro legale di fiducia, se ne avete uno, altrimenti presso la vostra residenza o altro domicilio, purché siate certi che si tratti un luogo ove riceverete le notifiche. Successivamente le forze dell’ordine invieranno il fascicolo con la notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica e verrete iscritti nel registro indagati. Ciò significa che verranno effettuate delle indagini per verificare se il reato che vi è stato contestato sussista effettivamente.

Dopo la contestazione è essenziale rivolgersi immediatamente al proprio legale di fiducia o al difensore d’ufficio assegnato, al fine di ricevere assistenza e studiare la migliore strategia difensiva.

Assieme al vostro difensore potrete verificare la possibilità di richiedere l’archiviazione, l’oblazione o la necessità di impostare una diversa linea difensiva, a seconda del caso specifico, e ancheove vengano contestati insieme al 650 c.p. altri reati.

Intanto analizziamo il caso in cui venga contestato esclusivamente l’art. 650 c.p.

Come enunciato dalla norma, quello che si rischia, nel caso foste considerati colpevoli, è l’applicazione della pena dell’arresto fino a tre mesi o della ammenda fino a 206 euro. La sanzione può giungere tramite decreto penale di condanna o in seguito alla celebrazione di un processo penale. La condanna definitiva viene iscritta nel casellario giudiziale e “sporca la fedina penale”. Ciò può comportare diverse conseguenze: potrebbe ostacolare l’ammissione ai concorsi pubblici, l’assunzione, la concessione di licenze ecc… Le attività difensive che possono essere valutate, al fine di evitare le conseguenze più gravi, sono disparate.

In primis il legale valuterà la possibilità di richiedere l’archiviazione in fase di indagini. Può darsi infatti che la contestazione non sia stata effettuata regolarmente o che sussistano delle cause di non punibilità. Il secondo step, qualora non sia possibile richiedere l’archiviazione, è quello di presentare domanda oblazione. Il caso di specie infatti rientra tra quelli previsti dall’art. 162 bis c.p. ovvero quelli per cui è prevista alternativamente la pena dell’arresto o dell’ammenda e di conseguenza è possibile presentare istanza di oblazione.

L’oblazione consente di estinguere il reato versando una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

L’oblazione può essere richiesta immediatamente, pertanto il mio suggerimento è di NON aspettare che vi arrivi il decreto penale di condanna, come da qualcuno suggerito in questi giorni, o un eventuale avviso conclusione indagini, ma di consultare il vostro legale e verificare la possibilità di depositare subito l’istanza.

Attenzione però! L’oblazione, al contrario di quanto avviene per i casi previsti dall’art. 162 c.p. in cui vi è prevista la sola pena dell’ammenda, NON viene concessa de plano, NON è un diritto. 

Il Giudice valuterà la richiesta e la sussistenza dei presupposti e potrà respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. Inoltre vi sono diversi casi in cui la domanda non è ammissibile. Qualora le prime due strade non possano essere percorse, solo il vostro difensore potrà valutare la situazione specifica e ricercare la migliore soluzione al vostro caso. Da ultimo è meglio sottolineare che oltre al reato che abbiamo esaminato, la violazione dei divieti di cui al d.p.c.m. potrà comportare la contestazione di altri e più gravi reati.

Che potrebbero identificarsi in:

– Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’art. 495 c.p. che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.

– Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per chi, nel fuggire dalle zone “arginate” dalle forze dell’ordine, resista alle stesse;

– Delitti colposi contro la salute pubblica (452 c.p.), con cui viene punito chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439, con la pena della reclusione, graduata secondo le tre distinte ipotesi ivi contemplate.

In conclusione, l’unico consiglio valido da seguire nel caso veniste fermati e vi fosse contestato un reato è quello di NON ascoltare pareri frettolosi e superficiali ma di rivolgervi ad un professionista serio che potrà valutare il vostro caso specifico e suggerirvi la migliore soluzione.

Sabrina Liguoro

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