
In sede di convalida dell’arresto o del fermato il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 9573/2020, depositata il 10.3.2020).
Il GIP di Milano convalidava l’arresto di un indagato applicando la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia. Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per il rigetto della richiesta di visionare il fascicolo del procedimento prima della celebrazione dell’udienza di convalida. Sarebbe risultato così leso il diritto di difesa con conseguente nullità dell’interrogatorio dell’arrestato e degli ulteriori atti del procedimento.
Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza ha infatti affermato che il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare. Il diniego determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida (SS.UU. n. 36212/10).
Non avendo la Corte territoriale correttamente applicato tale principio, il provvedimento impugnato viene annullato senza rinvio.
Alessandro Gargiulo