L’EUIPO e la tutela comunitaria dei marchi d’impresa e modelli di design


Una grande opportunità di sviluppo per le aziende del mezzogiorno

Nonostante molti cittadini e imprese italiane mostrino una sorta di genetica insofferenza verso le istituzioni comunitarie, la permanenza dell’Italia nell’Unione Europea rappresenta una grande opportunità, spesso sottovalutata, per le imprese italiane e, quindi, per gli imprenditori e per i loro lavoratori. Di tali opportunità ne è un esempio pratico, e immediatamente percepibile, il sistema di protezione della proprietà intellettuale e la legislazione comunitaria a essa connessa.

In particolare si vuole fare riferimento al sistema comunitario di protezione della proprietà intellettuale gestito dall’EUIPO – l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – che con le sue procedure di registrazione unificate consente di proteggere un marchio o un modello di design, con un’unica registrazione valida per tutti i Paesi dell’Unione Europea.

L’iter predisposto dall’EUIPO è molto più rapido ed agevole rispetto al più farraginoso iter di registrazione previsto per le nostre Camere di Commercio, presso le quali è tuttavia possibile anche procedere al deposito di una domanda di registrazione di un marchio o di un modello di design comunitario. 

C’è da dire, infatti, che mentre l’iter di registrazione previsto dalle Camere di Commercio territoriali prevede come canale principale il deposito cartaceo della domanda di registrazione di un marchio o di un modello di design – mentre solo secondariamente è stata introdotta anche presso le Camere di Commercio una procedura telematica di registrazione – l’iter previsto dall’EUIPO è estremamente snello, in quanto per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di un marchio o di un modello di design, è sufficiente collegarsi sul sito www.euipo.europa.eu, e dopo aver creato il proprio account (qualora non si disponga già di un profilo personale o aziendale), è possibile con pochi passaggi depositare la propria domanda di registrazione effettuando direttamente il pagamento online tramite i principali canali di pagamento elettronici.

Che cosa si può registrare?

I marchi e i modelli di design seguono due iter di registrazione molto simili, anche se concettualmente differenti, in quanto servono a tutelare due distinte tipologie di beni immateriali, i quali, tuttavia, talvolta possono essere sovrapponibili, potendo un modello di ornamentale assurgere a marchio o viceversa, circostanza che potrebbe rendere opportuna la registrazione tanto del marchio che del modello ornamentale ad esso collegato.

Nello specifico possono essere registrati come marchio d’impresa tutti i segni distintivi suscettibili di rappresentazione e riconducibili ad uno o più prodotti: quindi non solo un disegno, una o più parole, ma anche un suono, un colore o una forma, oppure l’insieme di tutti questi segni distintivi. Addirittura di recente è stato ritenuto ammissibile il marchio olfattivo, ossia la tutela come marchio d’impresa di un determinato odore o di una fragranza!

La registrazione di un marchio può avvenire per una o più classi di prodotti, che devono essere indicati al momento della registrazione sulla base della classificazione merceologica disciplinata dalla c.d. Classificazione di Nizza, che prevede la lista riassuntiva di tutti i prodotti o le classi di prodotti esistenti.

Con la presentazione della domanda di registrazione di un marchio comunitario inizia l’iter di validazione che dura circa sei mesi, durante il quale l’EUIPO verifica se il marchio non sia già esistente, successivamente il marchio viene pubblicato e dopo un periodo di circa tre mesi dalla sua pubblicazione, se non ci sono opposizioni da parte di terzi il marchio viene finalmente registrato a tutti gli effetti mediante il rilascio di un certificato contenente tutte le informazioni relative al marchio registrato.

Analoga, ma più rapida procedura avviene per le domande di registrazione dei modelli di design, che possono riguardare la forma, i colori o i motivi ornamentali di un determinato prodotto. Si pensi ad esempio a quante tipologie di sedie vengono prodotte nel mondo. Ad ogni modello di sedia può far riferimento un produttore o un designer diverso, sicché ogni produttore o autore possono proteggere il proprio prodotto, impedendo ad altri di imitarne i segni peculiari. 

Anche la registrazione di un modello di design, come per i marchi, avviene sulla base di una classificazione di prodotti, che nel caso di specie è disciplinata dalla c.d. Classificazione di Locarno, che contiene l’elenco di tutte le classi e sottoclassi di prodotti per cui è possibile la registrazione del modello di design. Con la presentazione della domanda di registrazione di un modello di design comunitario inizia un iter di registrazione che dura poche settimane, nel corso delle quali vengono effettuate, da parte degli uffici dell’EUIPO, le necessarie verifiche sulla registrabilità del modello e successivamente, in caso di esame positivo, viene rilasciato un certificato di registrazione nel quale sono indicati tutti i dati rilevanti del modello registrato.

È importante sapere, inoltre, che sia la registrazione del marchio che la registrazione del modello di design hanno una validità temporanea limitata, pertanto, per poter conservare la tutela nel tempo occorre rinnovare periodicamente la registrazione. 

Quali sono i vantaggi della registrazione?

 La registrazione di un marchio o di un modello di design, a prescindere dal fatto che la registrazione sia chiesta a livello nazionale o comunitario, consente di avere una certificazione in grado di proteggere il prodotto, il servizio o il modello registrato dallo sfruttamento economico del marchio o del modello ornamentale – e quindi sostanzialmente dall’utilizzo (c.d. contraffazione) illecito – da parte di altri soggetti, i quali senza registrazione possono agevolmente sfruttare la notorietà di un marchio di impresa non registrato o riprodurre un modello ornamentale non registrato, ottenendone un ingiusto vantaggio economico a discapito del titolare del marchio o dell’autore del modello.

In buona sostanza la registrazione di un modello o di un marchio ha come primo effetto immediato quello di impedire a terzi soggetti – molto spesso imprese concorrenti – di utilizzare a proprio vantaggio le creazioni o la notorietà di un’altra azienda.

In secondo luogo la registrazione di un marchio o di un modello di design consente di valorizzare e rendere più solida la propria azienda anche dal punto di vista patrimoniale/contabile. Ed infatti, dal punto di vista contabile, i diritti di privativa sono definiti “immobilizzazioni immateriali” (artt. 2424 e 2424 bisc.c.), e rappresentano quegli elementi dell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa destinati ad essere utilizzati durevolmente nel tempo. La loro rilevazione contabile viene disciplinata dal principio contabile OIC 24, che ne indica i criteri di valutazione ed appostazione in bilancio. La presenza di un diritto di privativa tra le immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale di un’azienda, indica, in estrema sintesi, che l’azienda è più “ricca”, poiché ha più beni nel proprio patrimonio, con la conseguenza ulteriore che, anche dal punto di vista commerciale e creditizio, l’azienda si presenta come più solida, ciò le consentirà pertanto di avere maggiori opportunità di accesso al credito e, quindi, di avere maggiori possibilità di sviluppo.    

Le brevi considerazioni che precedono ci fanno comprendere come molte delle PMI – in particolare nel meridione – sottovalutino estremamente l’importanza e i vantaggi che possono trarre dalla tutela del proprio patrimonio immateriale, rinunciando, nonostante i costi molto contenuti delle registrazioni, a valorizzare e rendere più solida la propria azienda. 

Antonio Cecere

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