Cass. civ., sez. lav, ord., 24 gennaio 2022, n. 2010
a cura di Stefania Cicerano*
Non basta la cancellazione di una categoria professionale dall’organico per legittimare il licenziamento del lavoratore che sì ha svolto il ruolo di coordinatore per quella categoria ma ha anche compiuto compiti ulteriori all’interno della struttura.
Attenzione rivolta ad un Centro medico, o, meglio, alla decisione di licenziare tutti gli operatori socio-sanitari e, al contempo, anche la persona che per anni ha svolto il ruolo di loro coordinatore.
Per i giudici di merito, però, la linea seguita dalla società proprietaria della struttura va censurata; viene dichiarata, quindi, «la illegittimità del recesso intimato alla lavoratrice nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo» e la datrice di lavoro viene condannata al «pagamento, in favore della dipendente, di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal recesso al pensionamento», alla «regolarizzazione contributiva» ed al «pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto». Escluso, invece, solo «il risarcimento del danno alla salute» richiesto dalla lavoratrice.
Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla società, che vede confermata in toto la condanna a suo carico pronunciata in Appello
Viene sottolineato dalla Cassazione che «nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo la società aveva rappresentato quale motivo dell’esubero la decisione di sopprimere dall’organigramma aziendale il comparto degli operatori socio-sanitari e, conseguentemente, la figura professionale di coordinatore di detti operatori» rivestita dalla lavoratrice.
Allo stesso tempo, viene richiamato il deficit informativo posto in evidenza in Appello, poiché «la lavoratrice aveva sempre svolto compiti ben più ampi di quelli di coordinatrice degli operatori socio-sanitari». E in questa ottica non giova alla società, annotano i Giudici, né «il fatto che nella detta comunicazione tra i profili professionali in esubero fosse indicato quello di coordinatore , proprio della lavoratrice, atteso che il contenuto professionale di tale figura può ricomprendere unità che ricoprono anche altre funzioni in relazione alla attività, alla struttura della casa di cura» né che «il programma di riorganizzazione esposto dalla società poneva la necessità di sopprimere il profilo professionale di coordinatrice in chiara ed inequivocabile connessione causale con l’esigenza di soppressione del comparto degli operatori socio-sanitari».
E «la correlazione posta dalla società tra la soppressione dall’organico della figura professionale degli operatori socio-sanitari e la soppressione del ruolo di coordinatore ha indotto in errore le organizzazioni sindacali», sottolineano i Giudici, richiamando «lo svolgimento, da parte della lavoratrice all’interno della casa di cura, di ulteriori ed articolati compiti, oltre quello di coordinatrice degli operatori socio-sanitari».
Va escluso, quindi, il presunto nesso tra il programma di riduzione del personale e la scelta di sopprimere il posto ricoperto dalla lavoratrice, concludono dalla Cassazione.
I magistrati tengono poi a sottolineare che non sono stati travalicati i limiti propri del controllo giurisdizionale in tema di licenziamento collettivo, posto che non si è entrati nel merito della «opportunità della iniziativa imprenditoriale di sopprimere il reparto degli operatori socio-sanitari, la cui valutazione è effettivamente riservata al controllo ex ante delle organizzazioni sindacali» ma ci si è limitati a rilevare «l’assenza di nesso casuale tra la (legittima) scelta di ridimensionamento dell’organico in relazione agli operatori socio-sanitari e la soppressione del posto occupato dalla lavoratrice».
Correttamente, invece, si è compiuto un controllo sulla «effettività delle ragioni addotte alla base del licenziamento collettivo in relazione a quanto rappresentato dalla società» e si è registrata l’assenza dell’«imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso», e in questo quadro è irrilevante, aggiungono i Giudici, «la circostanza del positivo esito della procedura collettiva per effetto del raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali».
Per quanto concerne, infine, il lato economico, viene confermato il ristoro riconosciuto alla lavoratrice. Ciò perché «la circostanza che all’epoca dell’esercizio dell’opzione la dipendente fosse già titolare di trattamento pensionistico non si configura quale causa ostativa alla reintegrazione e, quindi, all’esercizio dell’opzione per la indennità sostitutiva in quanto il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, posto che la disciplina in tema di incompatibilità – totale o parziale – tra trattamento pensionistico e percezione del reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica ma non l’invalidità del rapporto di lavoro».
Stefania Cicerano
*Movimento Forense Napoli