di Federico Iossa

Il Governo ha introdotto l’obbligo vaccinale per categorie di lavoratori ed una inedita imposizione concernente la vaccinazione per quasi tutte le attività della vita sociale, a partire dai 12 anni di età.
Il dibattito in materia è stato finora alquanto scarno, in quanto si è superficialmente data per scontata la legittimità della normativa, sull’assunto che la Costituzione ammette trattamenti obbligatori. A ben guardare, tuttavia, la legittimità costituzionale della normativa in questione, proprio in relazione al dettato dell’art. 32 della Costituzione, ha intrinsecamente più di qualche crepa.
Il significato di questo articolo, distorto da questa interminabile emergenza, si sostanzia nel concetto per cui la salute è rappresentata come libertà individuale, interesse della collettività e diritto sociale. La vera novità rispetto all’iniziale concetto novecentesco di salute è rappresentata dalla qualificazione della salute in termini di libertà, definita come “fondamentale”.
Il testo integrale dell’articolo 32 della Costituzione è inserito nella Parte I della Carta Fondamentale (“Diritti e doveri dei cittadini”), Titolo II (“Rapporti etico sociali”).
A ben guardare v’è una divergenza significativa tra l’articolo in questione rispetto a tutti gli altri che ineriscono ai diritti che affermano la libertà: mentre in questi altri casi è statuita sempre la possibilità di limitarla in base alla Legge, nel caso dell’art. 32, al secondo comma si desume a contrario che “nessuno può essere sottoposto a un trattamento se non per disposizione di legge”. Ecco, quindi, che nel stesso tempo si riconosce, implicitamente, da un lato il potere di limitare la libertà, e dall’altro la si riafferma.
Ma v’è di più: nella parte finale si legge “In nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. È quindi stabilito un preciso limite al potere “democratico” della legge di violare il rispetto della persona umana. Un limite che rende ancor più saldo il concetto inviolabile di libertà.
V’è quindi una palese innovazione rispetto al periodo fascista dove veniva teorizzato solo il dovere del cittadino di salvaguardare la propria salute per il bene ultraindividuale (sappiamo che nel teorema fascista vi fossero solo doveri del cittadino verso lo stato sovrano); innovazione che ha portato a direzionare il rapporto tra l’autorità e la libertà in senso più marcato verso quest’ultima.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale d’altronde ha stabilito che una legge impositiva di un trattamento sanitario non può strumentalizzare la persona umana per finalità collettive. Il trattamento risulterà legittimo solo se soddisfa il doppio binario della salute collettiva e di quella individuale. “Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”. Ed ancora “non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (C. Cost. n. 118 del 1996). Insomma la libertà individuale, anche in relazione al diritto alla salute, può essere limitata solo nella misura in cui sussista un interesse della collettività che è bilanciato dallo stesso art. 32, comma II, con la tutela del singolo. E soprattutto non è un dovere.
Ciò posto, va rilevato che in presenza di una sperimentazione vaccinale, come riconosciuto dalla più autorevoli riviste scientifiche – secondo cui le nuove evidenze indicano la necessità di nuove politiche che riconsiderino la vaccinazione obbligatoria, così come il concetto di immunizzazione, in virtù della diffusione del contagio tra soggetti vaccinati – tutti gli obblighi e gli oneri collegati alla vaccinazione non trovano giustificazione perché ne manca il presupposto, non sussiste, difatti, il beneficio della collettività.
Di conseguenza, in assenza di un beneficio per la collettività, non si giustifica la compressione dell’autodeterminazione individuale rispetto alle cure. La tutela dalle forme gravi della malattia inerisce al piano delle cure e concerne, peraltro, la popolazione a rischio di forme gravi, e quindi alla parte dell’art. 32 che stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…”
In pratica, dal coacervo della normativa emergenziale, abusata e caotica, imposta dal governo ad un silente e succube parlamento, si è di fatto cancellato il secondo comma dell’art. 32 Costituzione!
Federico Iossa