Vi segnalo un’importante pronuncia recentissima sul tema, sempre molto controverso, del mancato versamento dei contributi alla Cassa. La Cassazione con la succitata sentenza n° 26962/13 ha espressamente affermato che “non si può negare la pensione all’avvocato solo perché il professionista non ha versato alla Cassa forense tutti i contributi, magari in epoche ormai lontane”. L’importanza della sentenza deve essere letta positivamente, anche in considerazione dell’aumento delle controversie, sempre più frequenti, dopo la riforma di cui alla legge 335/95, che ha ridotto la prescrizione a cinque anni ed escluso la possibilità di versare i contributi prescritti.
La ratio fondante di tale statuizione trova la sua radice nell’assenza di un’espressa norma della previdenza di categoria, che preveda l’annullamento delle annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.
Manca una disposizione che, in caso di omissione contributiva parziale, faccia scattare l’annullamento di quanto versato e dell’intera annualità contributiva. E, l’effetto di tale vacatio, porta ad affermare che gli anni che non risultano coperti da contribuzione integrale concorrono ugualmente a formare l’anzianità contributiva e devono dunque essere inseriti nel calcolo dell’assegno, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. Né, tantomeno, il nostro Ente previdenziale può invocare la sospensione della prescrizione adducendo alle lungaggini del Fisco: se, infatti, le dichiarazioni dell’iscritto sono sospette, l’Ente ha l’obbligo di attivarsi presso gli uffici finanziari per controllare la veridicità dei dati trasmessi.
Se da una lato la legge parla di effettiva contribuzione, la stessa però non può essere interpretata in modo “estremista”. L’effettiva contribuzione, invece, deve essere intesa nel senso che la pensione è commisurata alla base della contribuzione effettivamente versata, escludendo ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione.
In definitiva, il diritto alla prestazione previdenziale viene elevato, di fatto,al rango dei diritti inviolabili, che trova la sua forma di tutela più ampia, nell’art. 2 della Costituzione. Base ridimensionata e nessun annullamento, anche se il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto influisce sicuramente sulla misura della pensione: l’inadempimento, se riferito agli anni utili per la base pensionabile, può solo abbassare la media del reddito professionale su cui si determina l’assegno, ma mai escluderlo.
A cura di Armando Rossi