Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 83/2015, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
L’importanza del provvedimento è testimoniato, in primo luogo, dall’introduzione di strumenti ideati per salvare imprese in crisi, anche se le novità più importanti si registrano soprattutto in materia di esecuzioni.
Procediamo per gradi.
La prima parte del provvedimento è dedicato agli interventi in materia di procedure concorsuali.
Il legislatore ha previsto strumenti agevolati di accesso al credito nel corso di una crisi aziendale ed il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco.
Inoltre, è stata disposta l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, con offerte concorrenti e trattasi di offerte per l’acquisto dei beni che possono essere presentate anche da terzi.
Il concordato preventivo potrà essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché sia una proposta migliorativa.
Per di più è stata prevista un’ipotesi di ristrutturazione dei debiti, ma l’accordo deve essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento.
Per quanto concerne invece i requisiti per la nomina a curatore, questa viene distinta da quella del commissario giudiziale divenendo, di fatto, incompatibili tra loro.
Analizziamo ora da vicino in sintesi le novità in materia di esecuzioni.
In caso di difficoltà nella ricerca dei beni pignorabili il creditore, debitamente autorizzato, potrà rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati come l’Anagrafe Tributaria, l’Inps o il Pra.
Il termine entro cui effettuare tali azioni è di un anno.
Sono stati introdotti, inoltre, dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, con la possibilità di richiedere la ristrutturazione del proprio debito, con rate più lunghe, per la conversione del pignoramento.
Per quanto concerne i pignoramenti immobiliari, è stata disposta un’accelerazione dei tempi entro cui si devedepositare la documentazione ipocatastale: 60 giorni in luogo dei precedenti 120.
Ancora, per determinare il valore dell’immobile pignorato, si dovrà far riferimento al valore di mercato, al posto della precedente previsione che prevedeva la moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.).
La stima dovrà essere calcolata secondo il valore al metro quadro, tenendo in debito conto lo stato d’uso e manutenzione, i vincoli giuridici e le morosità delle spese condominiali e gli abusi edilizi condonabili.
Anche per il giuramento assistiamo ad un’accelerazione nelle procedure. Il giuramento verrà effettuato in cancelleria, da parte del consulente stimatore, così come la presentazione delle offerte, al fine di ridurre inutili attese.
Per la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, invece e sempre in un’ottica di deflazione dei procedimenti, questi potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.
La riforma incide anche sul codice. E’ stata, infatti, introdotta la Sezione I-bis del codice civile,sull’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
L’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie allarevocatoria semplificata. Ma entriamo nel merito.
Laddove il creditore si ritenga pregiudicato da un atto fraudolento del proprio credito, potrà iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento della revocatoria, con cui si chiede l’inefficacia del trasferimento. Si introduce, quindi, una sorta di presunzione.
Tuttavia, per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve aver trascritto quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. In caso contrario assisteremo alla perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi sospesi sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.
Decorso l’anno, ad ogni modo, il creditore avrà pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria exart. 2901 c.c..
Per le vendite giudiziarie, con il portale unificato internet, si consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, su base nazionale.
Previsti costi anche in capo al creditore per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati: il creditore dovrà versare 100 euro per ciascun atto esecutivo. La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo dovrà dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Il portale delle vendite pubbliche dovrà, poi, inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato che ne abbia fatto richiesta e che si sia registrato, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Altra annotazione importante, nell’ambito del processo civile telematico, è che viene attribuito valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuatati dai difensori o dai dipendenti pubblici.
Concludo questa breve sintesi, ricordando che già il decreto legge 27 giugno 2015, n° 83 art. 13, aveva stabilito che a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione, sarebbe cambiata la formula relativa all’atto di precetto, con previsione di un ulteriore adempimento formale a carico del creditore.
Pertanto, con l’avvenuta entrata in vigore della legge di conversione, risulta aggiunto al secondo comma dell’art. 480 c.p.c., un nuovo periodo che introduce l’onere per il creditore di avvertire il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo – mediante l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice – un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
a cura di Armando Rossi
Allego, pertanto, lo SCHEMA DEL NUOVO ATTO DI PRECETTO.
ATTO DI PRECETTO
PER: ____________, con sede in _________, al ______________ n___, P.IVA ____________ numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ____________, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. _________, nato a ________ il ___________, Codice Fiscale: _______________, elettivamente domiciliata in ____________, alla via _____________, presso lo studio dell’ Avv. _____________ (Codice Fiscale: ______________), e che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem posta a margine al presente atto, con pec _________________________________________
CONTRO: ________________________________, in persona del l.r.p.t.
Premesso Che
– in data _______________, l’Ill.mo Giudice di ______________ Sezione Civile, Dott. _________________, emetteva decreto ingiuntivo n° ____R.G. n° ______, munito di formula esecutiva, avverso la società _________, in persona del l.r.p.t. (p. iva ________________) via _______________________, della somma capitale di €________, oltre interessi come richiesti, le spese e competenze di causa, di cui € ______ per spese, € __________ per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sulle competenze, oltre spese di precetto, in favore della ricorrente ___________ in persona del l.r.p.t.;
– il decreto era dichiarato immediatamente esecutivo;
– il suddetto decreto è stato notificato in data ______________ alla sede legale in_________;
– vani sono stati i tentativi per ottenere il pagamento di dette somme;
Tutto ciò premesso la _______________, in persona del l.r.p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
Intima e fa precetto
alla _____________ in persona del l.r.p.t., _______________, c.f. ____________, con sede legale in _____________ alla via __________, di pagare in favore dell’istante e al domicilio eletto, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto di precetto, la complessiva somma di € ___________come da seguente dettaglio:
Sorta Capitale € ___________________
Interessi (da ______a ________) € ____________ (indicare preciso e dettagliato sviluppo degli interessi)
Compensi liquidati € _______________
I totale parziale € ___________________
Rimborso forfettario del 15% € ____________
II totale parziale € ___________________
CPA € ____________
II totale parziale € ___________
IVA € ________________
III Totale parziale € ____________
Spese liquidate dal giudice € ____________
Totale € ___________________
oltre le spese di notifica in calce al presente atto di precetto, nonché gli ulteriori interessi legali maturandi sino all’effettivo soddisfo e le successive spese occorrende,
con avvertimento
che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge con maggiore aggravio a carico della convenuta.
Altresì, si avverte, ex art. 480, II co., c.p.c., che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.
______________, Avv___________________