Mi soffermo oggi sull’approvazione definitiva del disegno di legge sulle unioni civili (DDL Cirinnà), avvenuta lo scorso 11 maggio, dopo mesi di discussioni e polemiche.
La nuova legge introduce l’unione civile tra omosessuali quale specifica formazione sociale e disciplina la convivenza di fatto sia omosessuale che etero. Cercherò di fare chiarezza su quanto approvato, anche alla luce delle numerose dispute scaturite. Il testo, composto da un unico articolo, ma con ben 69 commi, regolamenta, come detto, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Vengono regolamentate le unioni civili tra due persone dello stesso sesso, giuridicamente definite come “formazione sociale specifiche”, con diritti e doveri analoghi a quelli derivanti dal matrimonio. La più grande differenza la si rinviene nella mancata estensione della possibilità di ricorrere al procedimento di adozione. L’unione, per essere considerata valida, tuttavia, dovrà essere costituita innanzi ad un ufficiale di stato civile ed, ulteriore requisito richiesto, è la necessaria presenza di due testimoni, con contestuale registrazione nell’archivio dello stato civile. Preclusioni sono previste per chi è ancora sposato, chi ha commesso o tentato un omicidio di un precedente coniuge o membro di un’unione civile., nonché per i soggetti parenti tra di essi. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.
Il Governo ha, invece, ritenuto opportuno non inserire l’obbligo di fedeltà.
Il regime patrimoniale dell’unione è la comunione dei beni, salvo che la coppia non scelga la separazione, mentre, per quanto concerne il cognome, si ha la possibilità di scegliere il cognome del partner anteponendolo o posponendolo al proprio.
Soffermiamoci, inoltre, sul novero dei beneficiari delle pensioni di reversibilità. Viene, di fatto, ampliato la lista dei soggetti beneficiari: infatti, in caso di morte, all’altro partner dell’unione spetterà sia la pensione di reversibilità che il Tfr maturato e, tale estensione, riguarderà anche i diritti successori, ivi compreso il diritto alla legittima.
Il testo approvato, inoltre, ha previsto l’ipotesi dello scioglimento dell’unione con espresso richiamo alla disciplina della cause di divorzio, sulle modalità di attuazione. Per di più vi è un espresso richiamo all’istituto della negoziazione assistita, che potrà essere oggetto di applicazione, con accordo stipulato innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile esautorando, quindi, la disciplina concernete la separazione.
Il secondo aspetto importante del testo approvato è quello riguardante la regolamentazione delle convivenze di fatto con riguardo, sia alle coppie eterosessuali, che omosessuali. Secondo il testo approvato :”Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. I conviventi di fatto potranno, dunque, beneficiare delle prerogative riconosciute dall’ordinamento penitenziario, come ad esempio il diritto ai colloqui in carcere. Lo stesso diritto di visita viene riconosciuto anche in caso di ricovero presso una struttura ospedaliera, mentre, in caso di procedura per l’espianto di organi, viene riconosciuta, in capo al partner, la possibilità di indicare l’altro come proprio rappresentante e decidere se donare o meno.
Infine, sono riconosciuti anche i diritti inerenti la casa di abitazione ed il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ed i partner potranno redigere un contratto di convivenza con il quale regolamentare i propri rapporti patrimoniali che, tuttavia, dovrà essere sottoscritto da un notaio o da un avvocato e redatto con la forma dell’ atto pubblico o della scrittura privata. A prevederlo sono i commi 50 e 51 che riconosce l’affidamento anche agli avvocati di tali tipi di funzioni, al fine di garantire e rafforzare i valori sottesi e contenuti negli accordi. L’assistenza nella stipula, con il ruolo importante affidato all’Avvocatura, deve essere inteso come ulteriore riconoscimento di moderne e specifiche attribuzioni in chiave garantista per il cittadino. Il DDL Cirinnà, per di più, prevede che l’avvocato o il notaio dopo la sottoscrizione dovranno trasmettere l’atto di convivenza al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto si intenderà risolto per la morte del partner, per recesso unilaterale o accordo tra le parti e nell’ipotesi di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo. In conclusione, alla cessazione della convivenza potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner ed, in ogni caso, ciò dovrà essere imposto dal giudice, in base allo stato di bisogno in cui versi il convivente e che sia nell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, con contestuale durata dell’obbligo da determinare in base alla durata della convivenza.
a cura di Armando Rossi