La rottamazione delle cartelle esattoriali


cartella-esattoriale7La crisi economica, che da qualche anno ha investito l’Italia, ha letteralmente messo in ginocchio famiglie, professionisti e imprenditori, che, in alcuni casi, si sono purtroppo lasciati andare a tristi gesti inconsulti.

Il legislatore si è deciso, pertanto, ad intervenire approntando, nel giro di pochi anni, un sistema legislativo cd. antisuicidi, che, passando da un lato per la composizione della crisi da sovraindebitamento e, attenzionando dall’altro il sistema bancario con interventi in materia di anatocismo, ha inteso offrire ai cittadini un punto di re- start – una ripartenza – quindi, che, in passato, non era concessa a chi era strozzato dai debiti.

In quest’ottica, unita a quella di un necessario recupero del carico impositivo, non era possibile continuare a trascurare il problema delle invise cartelle esattoriali.

Il legislatore ha, pertanto, introdotto, con il decreto legge fiscale numero 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio, la “rottamazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi”.

Per l’analisi compiuta di questo istituto bisognerà, ovviamente, attendere la legge di conversione. Tuttavia, si può già tentare una prima sintesi orientativa, sulla scorta anche degli emendamenti che già sono stati presentati ed approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera negli ultimi giorni.

Allo stato dell’arte, a decorrere dallo scorso 7 novembre,  i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare le domande di adesione agevolata alla nuova procedura. E, con la modifica già introdotta dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, i contribuenti potranno rottamare i debiti affidati agli Agenti della Riscossione anche dell’anno 2016.

Dunque, potranno beneficiare della rottamazione delle cartelle Equitalia, con sconti di sanzioni e interessi, i debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016, quelli che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, nonché i debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Con modifica già introdotta dalle Commissioni della Camera, il contribuente manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, presentando la dichiarazione non più entro il 23 gennaio 2017, bensì entro il 31 marzo 2017.

Ancora, sempre con modifica già introdotta dalle Commissioni parlamentari, le scadenze per le comunicazioni ai debitori da parte dell’Agente della riscossione, sia dell’ammontare delle somme che delle singole rate con le relative scadenze, slittano dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017.

Restano esclusi, di contro, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

La rottamazione delle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, indipendentemente dall’ente impositore, con espressa esclusione delle risorse comunitarie come dazi e accise, dell’iva all’importazione, delle somme percepite per aiuti di Stato, dei crediti da condanna della Corte dei Conti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata, senza che vi sia possibilità di ravvedimento.

Il contribuente potrà scegliere di pagare o in un’unica soluzione, oppure in quattro rate.

In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. E con modifica già introdotta dalle Commissioni della Camera, le rate salgono a 5, di pari importo, e l’ultima rata dovrà essere pagata non più entro il 15 marzo 2018, bensì entro Settembre 2018.

I contribuenti possono pagare con bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia o mediante domiciliazione bancaria, ovvero direttamente allo sportello Equitalia.

Tra gli emendamenti proposti, vi è l’inclusione nella sanatoria anche delle ingiunzioni di pagamento dei Comuni che oggi non riscuotono con Equitalia.

Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito in materia Inps che prima non erano previsti, ora, a seguito sempre delle modifiche già introdotta con emendamenti dalle Commissioni della Camera, è stato previsto che entro il 28 febbraio 2017, l’Agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nel 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella al contribuente, o inviata l’informazione relativa agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.

a cura di Armando Rossi

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