L’usura bancaria: utili chiarimenti del Tribunale di Napoli Nord


usuraLe statistiche giudiziarie degli ultimi anni hanno registrato un notevolissimo incremento dei giudizi in materia di usura bancaria, spesso originati dalle azioni esercitate dalle banche per il recupero delle somme dovute dai clienti, a seguito della mancata corresponsione delle rate di mutuo o dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di conto corrente, con particolare riferimento ai conti affidati. 

L’aumento del contenzioso può farsi risalire al 2013, quando la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350, ragionando sull’art.1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394 (ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento), ricondusse alla definizione  “a qualunque titolo”, contenuta nella norma citata, anche gli interessi moratori dovuti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo. 

Il contenzioso in tema di usura, tuttavia, deve essere intrapreso con grande prudenza. Se è vero, infatti, che l’accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi, nel caso dell’usura originaria, determina la nullità di tutti gli interessi corrisposti, con la conseguenza della sostanziale gratuità del mutuo, è altrettanto vero che, in caso di soccombenza, il mutuatario o il correntista potranno subire la condanna alle spese processuali che, in ragione dell’elevato valore di questo genere di cause, sarà di sicuro molto elevata, con un notevole aggravio atto ad incidere fortemente sulla loro posizione economica, già fortemente compromessa dall’indebitamento con l’istituto di credito. 

Prima di cominciare tali giudizi, occorre, pertanto, ben compiere la principale operazione ermeneutica del buon giurista, ovvero quella di inquadrare la fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla norma, verificando la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti di legge. 

Questa raccomandazione, indirettamente, proviene anche dal Tribunale di Napoli Nord, con una sentenza del Dott. Arminio Salvatore Rabuano dello scorso 14 luglio 2016.

Nel caso all’esame del giudicante, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, adducendo di avere sottoscritto un contratto di mutuo con tale Istituto di credito, che avrebbe applicato, nel corso del rapporto, interessi usurari ed anatocistici. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate.

Inutile, quasi, riportare che la Banca si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell’atto di citazione e l’infondatezza nel merito della pretesa, chiedendone  il rigetto.

Il Giudice adito, dopo avere enunciato le disposizioni normative contenute negli artt. 1815 c.c. e 644, co. 1, c.p., prendeva ad esaminare i rapporti tra diritto civile e diritto penale. Precisava che, in ragione del fenomeno di convergenza tra le norme di diritto privato che regolano la materia contrattuale e le norme incriminatrici, che prevedono fattispecie in cui un elemento costitutivo è rappresentato dal contratto, giungeva ad evidenziare che tra norma penale e norma civile è riscontrabile, in queste ipotesi, il fenomeno del “concorso reale di norme”, che possono essere in rapporto di specialità reciproca: si tratta, infatti, di norme che colgono il fatto sotto differenti profili, per cui possono risultare congiuntamente applicabili.

Partendo dalla premessa appena esposta, il Giudice ha rilevato che l’art. 1815, co. 2, c.c., con la locuzione “Se sono convenuti interessi usurari”, si riferisce alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata perseguita e punita dall’art. 644, co. 1, c.p. che, oltre a comprendere l’elemento oggettivo dell’usura, rappresentato dalla pattuizione usuraria, valuta anche l’elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto, comminando, per il comportamento doloso della banca, la sanzione della conversione del mutuo usurario in mutuo a titolo gratuito.

Il Giudice ha, pertanto, evidenziato che, essendo la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti presupposto della condotta usuraria, va ritenuto che l’elemento dell’approfittamento della situazione economica della vittima non può ritenersi oggetto di una presunzione assoluta. 

Ne consegue che la parte che deduce l’usurarietà di un contratto di mutuo deve dimostrare l’avvenuto superamento del tasso usurario ed anche la conoscenza del suo stato di bisogno da parte della Banca. 

Nel caso di specie, parte attrice non aveva allegato e dimostrato i fatti costitutivi della sua pretesa ed, in particolare, l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815, co. 2, c.c., rappresentato dal dolo dell’Istituto mutuante e lo stato di bisogno di cui la convenuta aveva consapevolmente approfittato, per cui il Tribunale di Napoli Nord dichiarava infondata la domanda di parte attrice, condannando il mutuatario al pagamento delle spese processuali. 

 a cura di Armando Rossi 

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