Le unioni civili


unioni-civili-600x300Il nostro sistema giuridico è caratterizzato da una continua proliferazione di leggi, decreti, e regolamenti, che sembrano riguardare ogni aspetto della vita dell’uomo. Eppure, a ben riflettere, il nostro ordinamento sconta ritardi epocali proprio laddove, attraverso l’iter legislativo, si rende necessario riconoscere e tutelare i diritti fondamentali dell’individuo.

Sebbene tali diritti trovino espresso riconoscimento nell’art. 2 della nostra Carta Costituzionale, che assegna alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, ci sono voluti molti anni, oltre alle bacchettate dell’Europa, per far sì che i diritti delle persone dello stesso sesso, trovassero una regolamentazione nel nostro Stato.

E così, dopo un iter parlamentare lungo e travagliato, è stata approvata la Legge n. 76 del 20.05.2016, che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso ed i contratti di convivenza, di cui tratterò in altra rubrica.

Si tratta di un testo di legge  complesso anche nella stesura, giacché, dopo lo stralcio della stepchild adoption, attraverso il noto sistema del maxi emendamento, la legge è  risultata composta da un solo articolo con ben 67 commi.

L’unione civile è la specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, formata da persone dello stesso sesso, che siano maggiorenni ed abbiano esternato la volontà di contrarre l’unione innanzi l’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

In questa sede, più che il richiamo alle singole disposizioni del testo di legge, ritengo utile effettuare una disamina delle unioni civili comparata con l’istituto del matrimonio. Infatti, per quanto il testo della legge 76/2016 in materia sembra richiamare in molti punti il matrimonio, emergono, tuttavia, differenze tra le due fattispecie, in molto casi inspiegabili e discriminatorie.

In primo luogo, tra i doveri scaturenti dall’unione civile, non è annoverato quello di fedeltà. Gli interpreti più ottimisti hanno ritenuto che tale dovere, oggi, sia inquadrabile, comunque, nel dovere di assistenza morale, che è previsto per gli uniti civilmente.

Non si comprende, inoltre, perché il minore emancipato possa contrarre  matrimonio e non unione civile. Su questo punto, ritengo che vi sia un serio problema di incostituzionalità che potrebbe essere sollevato, in quanto, trattandosi di due situazioni uguali ma trattate diversamente, la violazione dell’art. 3 della Costituzione sarebbe sicuramente fondata, trattandosi, nella sostanza, di una discriminazione di genere.

Una discriminazione, in ogni caso, è individuabile anche in danno delle coppie unite in matrimonio. In occasione, infatti, della legge sul divorzio breve, il legislatore non ha approvato il divorzio lampo, ovvero lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio diretti, senza il passaggio attraverso la separazione. Pertanto, le coppie di coniugi, prima di divorziare, debbono separarsi. La separazione, invece, non è prevista per gli uniti civilmente, i quali possono sciogliere l’unione direttamente.

Bisogna ancora evidenziare che la legge sulle unioni civili prevedeva la successiva emanazione di decreti attuativi.

Recentemente, la commissione Giustizia ha espresso parere favorevole ai tre decreti attuativi presentati dal Governo, che già sono stati oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Vengono così definitivamente chiarite alcuni questioni che erano state oggetto di interpretazioni ambigue nei mesi scorsi. È stato, infatti, precisato che la scelta del cognome comune non comporterà il cambio di nessun dato anagrafico e, quindi, di nessun documento. Viene precisato con chiarezza che l’Ufficiale di stato civile, che potrà essere qualunque cittadino su delega del Sindaco, dovrà indossare la fascia tricolore. E, inoltre, si chiarisce la modalità di trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero e come procedere sul nulla osta per le unioni con cittadini stranieri.

 a cura di Armando Rossi

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