Dante, il poeta che si fece primo legislatore penale sette secoli or sono


Telum imbelle sine ictu 

(Immanuel Kant)

Il diritto ha la sua collera, e la collera del diritto

 è uno degli elementi del progresso

(Victor Hugo)

poema-dante-divina-commedia

Che si trovino delitti e pene nella grandiosa costruzione della Commedia dantesca, ex cathedra primamente spiegata da Boccaccio, non v’ha luogo per qualsivoglia dubbio.

Scandagliandone il testo intriso di principî di legislazione penale, appare con chiarezza che il ghibellin fuggiasco precedette di sette secoli l’odierna codificazione, divenendo (senza che si possa denunciare furore apologetico), il primo legislatore non soltanto d’Italia, bensì d’Europa. Quest’idea, d’un sùbito si rivela fondata ponendo mente all’ontologia del reato, all’imputabilità, alle pene a alla loro graduazione quali si colgono (soprattutto) nell’Inferno in relazione a quelle fissate dai nostri codici.

inferno-i-5.jpgFin dal primo canto, “che è tutto didascalico e obbediente piuttosto alle ragioni della struttura che non a quelle della poesia; ma nel suo genere è un modello di esposizione lucida, ordinata” (N. Sapegno), si delinea la nozione del reato, che è la trasgressione d’una legge penale. Dante la fa rendere esplicita da Virgilio, suo maestro e autore:

Perch’io fui ribellante alla sua legge

Inf., I, 125.

Da siffatta definizione deriva che i fatti umani non generano per sé i reati, ma tali diventano per la violazione delle leggi che li dichiarano punibili:

Or, figliuol mio, non il gustar del legno

fu per sé cagion di tanto esilio,

ma solamente il trapassar del segno

Par., XXVI, 114-117;

e che non tutte le azioni possono generare delitti, bensì soltanto quelle che turbano la tranquillità del corpo sociale:

Temer si de’ di sole quelle cose

c’hanno potenza di fare altrui male;

de l’altre no, ché non son paurose

Inf., II, 88-90

mentre i concetti di dolo e di danno sono fatti palesi nei versi:

D’ogni malizia, ch’odio in cielo acquista,

ingiuria1 è ‘l fine, ed ogni fin cotale

o con forza o con frode altrui contesta

Inf., XI, 22-23

69Ugolinoe la nozione di imputabilità si rinviene nella celeberrima vicenda di Ugolino, conte della Gheradesca, fatto imprigionare dal vescovo Ruggieri (che non avrebbe dovuto “i figlioli porre a tal croce”, Inf., XXXIII; triste esempio della ferocia degli uomini e delle leggi di quel tempo) coi figlioletti Gaddo e Uguccione e i nipoti Nino e Anselmuccio:

Innocenti facea l’età novella

Inf,.XXXIII, 88

Né, poi, è trascurata dal Poeta la necessità della giusta difesa (di cui proprio nei nostri giorni si sta confusamente occupando il Legislatore), quando l’uomo si vede

Venuto a man degli avversari suoi

Inf., XXII, 45

perché, allora

Necessità ‘l c’induce e non diletto

Inf., XII, 87.

Non è questa noterella, compilata currenti calamo, l’occasione per dar conto delle svariate teorie sviluppate dai filosofi del diritto – del resto note a ogni giurista per modesto ch’egli sia – in ordine alla natura e allo scopo della pena2 (quali risultano in un quadro appena fulmineamente schizzato e frammentario: diritto di difesa esercitata dal corpo sociale, Gariel Bonnot de Mably, Jean-Jacques Rousseau, William Blakstone, Tommaso Briganti3; utilità generale, conservazione dell’ordine sociale, Giandomenico Romagnosi, Jeremy Bentham, Machiavelli, Thomas Hobbes; prevenzione, i cui fautori insigni furono Huig de Groot, alla latina Grotius e Freiher Samuel Pufendorf, e nell’antichità Lucio Anneo Seneca: “nemo prudens punitur quia peccatum est, sed ne peccetur” ; retribuzione, Vergeltung, castigo, espiazione, “per quod quis peccat per idem punitur, Immanuel Kant4, Pellegrino Rossi; emenda, correzione, poena constituitur in hemendatione hominum“, Digesto, de poenis, 48,19, di cui fu critico severo Antonio Rosmini Serbati, il piú grande filosofo cattolico); non di meno, preso atto dei principî del diritto penale quali sono fissati secondo i progressi della scienza giuridica, è agevole riconoscere ch’essi già si rinvengono nel poema dantesco.

Il fondamento della giustizia penale, per Dante, è quello della legge morale rivelata dalla coscienza (all’uomo sono note le regole immutabili dei doveri), talché nel suo sistema la pena è essenzialmente la riparazione d’un dovere violato, la riparazione del male per il male – “perché sia colpa e duol d’una misura”, Purg., XXX,108, ossia affinché il rimorso sia commisurato alla colpaed ha per scopo la conservazione dell’ordine violato. Con altre parole, la punizione è legittimata dall’intrinseca immoralità dell’azione/fatto e dalla perversità del soggetto che agisce,

Tutto questo in estrema sintesi detto (ma si potrebbe scrivere un saggio di centinaia di pagine, dàndo anche rilievo alle diverse e innumeri “figure” di reati, dal Poeta definiti vizî, al tentativo, che compromette il corpo sociale: “ché dove l’argomento de la mente/s’aggiunge al mal volere ed alla possa,/nessun riparo vi può far la gente”, Inf., XXXI, 55.57), si deve altresì rilevare che dalla metafisica dantesca dell’ordine politico e civile trasferito in un ordinamento giuridico affiora un’embrionale idea di “stato di diritto”5, ancorché riferita all’ideale monarchico.

Infine, concludendo, non s’ha da trascurare il fine morale del Poema, quale traluce dalle parole che Ulisse, nel canto ventiseiesimo dell’Inferno (118.120), rivolge ai compagni:

Considerate la vostra semenza:

Fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e conoscenza.

Notte_800

 a cura di  Salvatore Maria Sergio del Foro di Napoli 

1 Ingiustizia.

2 Sull’argomento, mi sia permesso di rimandare il lettore (uno dei trenta di Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly?) al mio Essenza, fondamento e diritto della pena, in “Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli”, anno quinto, n. 3, Luglio-Settembre 2001, pp. 33-88.

3 Giureconsulto, filosofo e letterato di Gallipoli, autore di una Practica criminale, data alle stampe a Napoli, per i tipi di Mazzola- Vocola, diciassette anni “priaché la voce del marchese Beccaria e quella di Filangieri, Voltaire, Pagano, e di tutta la schiera degli scrittori posteriori, avessero assunto la difesa dell’umanità per purgarla dall’uso della tortura e della pena di morte”.

4 Per il filosofo di Königsberg, che non esita a schernire Beccaria – invero, quanto alla pena capitale “moderatamente abolizionista” -, la pena è la retribuzione del male (reato) con il male (pena). Sulla pena come retribuzione, si vegga: Gioele Solari, Kant e la dottrina penale della retribuzione, in “Rivista di filosofia”, 1929.

5 Sul punto, pagine illuminanti sono quelle di Hans Kelsen, ne La teoria dello Stato in Dante, trad. it. Sangiorgi, Bologna 1974.

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