Interessi corrispettivi e interessi moratori: se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi


ImmagineNell’ambito di un contratto di mutuo, per stabilire se sono applicati interessi usurari (c.d. usura originaria), bisogna analizzare gli interessi moratori al momento della pattuizione. Infatti, laddove questi ultimi risultino superiori al tasso soglia, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora va considerata nulla e nessun interesse è dovuto alla Banca.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la Banca in virtù di un contratto di mutuo fondiario, chiedeva l’ammissione allo stato passivo della società debitrice, dichiarata fallita, impugnando il decreto emesso dal Tribunale di Matera, che rigettava la opposizione allo stato passivo del fallimento in relazione agli interessi moratori, riconoscendogli dovuti soltanto quelli corrispettivi. Il Tribunale aveva stabilito infatti, che la Banca poteva essere ammessa al passivo soltanto in relazione alla sorta capitale, e non anche agli interessi moratori, i quali, risultavano superiori al tasso soglia e quindi alla Banca non spettava alcuna somma relativa a questi ultimi.

La Cassazione, con l’ Ordinanza n. 23192/17 preliminarmente rinvia all’art. 1815 co.2 c.c. secondo cui “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Poi aggiunge, che ai sensi dell’art.1 d.l. 29/12/2000 n.394 convertito in l. 28/02/2001 n.24 si intendono usurari, gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. 04/04/2003 n° 5324 secondo cui l’art. 1 della l. 108/1996 in tema di contratto di mutuo, prevede che il superamento del tasso soglia riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Cass. Ord. 5598/2017 cass. 5324/02 , 350/13, 603/13 e Cass. 14899/2000 vanno cumulati gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del tasso di soglia.

Difformi

Ord. 12060/15 del 04.10.2015 Tribunale di Ascoli Piceno

Tribunale di Savona sent. 204 del 20.02.2017

Tribunale di Brescia sent. n° 1828 del 08.06.2017

Tribunale di Brescia sent. n° 561 del 23.02.2017

Tribunale di Milano sent. n° 16873 del 16.02.2017

a cura di Monica Mandico

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.