Il sistema previdenziale forense dovrebbe essere ispirato ad un principio solidaristico che sia effettivamente tale, per cui tra contributi e prestazioni erogate dalla Cassa dovrebbe sussistere un vincolo di corrispettività, in virtù del quale l’assicurato dovrebbe partecipare al suo finanziamento in misura proporzionata rispetto a quanto effettivamente gli sarà possibile percepire come trattamento pensionistico.
Il Giudice delle Leggi ha chiarito che “il sistema della previdenza forense – quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest’ultima – è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984)”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza del 12 novembre 2014, nonché inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della medesima legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento all’art. 53, primo comma, Cost.
Nel caso di specie, il remittente, transitato al sessantasettesimo anno di età dall’albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici all’albo ordinario, iniziando l’attività libero professionale, ritiene di non essere tenuto al pagamento della contribuzione nella misura ordinaria e di essere, semmai, a ciò obbligato nella inferiore misura dell’avvocato pensionato di vecchiaia nella stessa gestione previdenziale della Cassa.
In altri termini, il rimettente ritiene che verrebbe a finanziare una prestazione della quale non potrà mai godere, potendo solo accedere ad un trattamento previdenziale (cosiddetta “pensione contributiva”) notevolmente inferiore ai contributi effettivamente versati. Egli, avendo già conseguito la pensione di vecchiaia nella gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, pertanto, sarebbe «tenuto a finanziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi che percepiscono le prestazioni pensionistiche dalla Cassa».
La Corte ha ritenuto che «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88 del 1995).
In particolare, la Corte ha escluso che la contribuzione previdenziale abbia natura tributaria, sottolineando che la Cassa non ha alcuna potestà fiscale. Secondo il Giudice delle Leggi “l’obbligazione contributiva dell’assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l’obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, secondo comma, Cost.)”.
Ma a chi spetta garantire che il sistema della previdenza forense sia effettivamente informato ai principi di solidarietà mutualistica?
Secondo la Consulta, “l’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e l’apertura all’autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d’intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico.
Rientra ora nell’autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna”.
a cura di Armando Rossi