Il Tar Campania – Napoli sospende l’ordinanza di “sgombero gattile per motivi igienico-sanitari”


2Napoli. Sospesa l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente di sgombero di gatti da una civile abitazione, identificata erroneamente come gattile abusivo, per motivi igienico – sanitari. Ad emettere il provvedimento, il Tar Campania – Napoli (Sez. V) che, con l’ordinanza n. 991 del 05/07/2018, ha accolto l’istanza cautelare delle ricorrenti, conduttrici di un immobile sito in Mugnano di Napoli (NA) alle quali il Comune aveva notificato un provvedimento di sgombero dei gatti dimoranti all’interno del cespite locato, asserendo che tali animali compromettevano l’ambiente circostante dal punto di vista igienico sanitario.

1Ritenuti fondati, al sommario esame proprio della fase cautelare, i profili di illegittimità denunciati dalle parti ricorrenti, anche in considerazione del fatto che il personale dell’Asl, in sede di accesso prodromico alla contestazione di illecito amministrativo, aveva riconosciuto che i gatti presenti all’interno dell’immobile vivevano in “buone condizioni di salute e di benessere” all’interno di un appartamento “sottoposto ad ordinaria pulizia”, il giudice amministrativo, seguendo un consolidato orientamento, ha affermato che: “sembrando mancare i presupposti per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al richiamato art. 54 D.lgs n. 267/2000, posto che, in particolare, dagli atti istruttori e dalla motivazione del provvedimento impugnato non risulta accertato in concreto alcun pericolo di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, non diversamente fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale (cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 28 giugno 2018, n. 4303)”, sospendendo, conseguenzialmente, l’ordinanza sindacale impugnata.

4.jpgCome sottolineato dagli avv.ti Alfonso E. Buonaiuto e Argia di Donato, legali delle ricorrenti, non è emerso alcun elemento probatorio a supporto della asserita carenza dei requisiti di igiene né il Sindaco, prima di procedere all’emanazione dell’Ordinanza extra ordinem, aveva svolto alcuna indagine volta ad accertare la veridicità di quanto apoditticamente sostenuto dall’Asl, omettendo altresì di dichiarare nel provvedimento impugnato che la situazione in atto costituiva un serio pericolo per la salute pubblica, tale da imporre – con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente – l’allontanamento dei gatti; scelta, quest’ultima, da ritenersi peraltro del tutto sproporzionata rispetto al fine da conseguire in concreto. Si attende la decisione nel merito (prossima udienza 5 marzo 2019).

a cura di Redazione 

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