Fa discutere l’ultima proposta di legge concepita dal senatore leghista Simone Pillon, in tema di diritto di famiglia, che prevede l’adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, per poter “rimettere al centro” la famiglia e i genitori.
Già noto per aver organizzato il Family day, Pillon propone dei “ritocchi” che sono vere e proprie variazioni sostanziali: tempi paritatetici tra madre e padre con la prole, residenza doppia per i minori, eliminazione dell’assegno di mantenimento in favore di un sistema di contribuzione diretta da parte di ciascun genitore.
Il disegno di legge si compone di 24 articoli, in particolare gli articoli da 1 a 5 prevedono l’introduzione nel diritto di famiglia delle procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) obbligatorie (all’art. 7 è prevista la modifica dell’art. 706 c.p.c., che introduce l’obbligatorietà, per le coppie con figli, della mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori.) “finalizzate a restituire la responsabilità̀ decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore.” Ma c’è di più. Viene introdotta la figura del coordinatore genitoriale, un esperto qualificato dotato di formazione specialistica in “coordinazione genitoriale“, iscritto all’albo di una delle professioni di ambito sanitario o socio-giuridico, destinato a divenire l’elemento chiave nel processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori.
In altre parole, per chi vorrà separarsi, occorrerà affidarsi ad un mediatore e per chi presenterà ricorso di separazione personale al Tribunale competente sarà d’obbligo redigere il piano genitoriale concordato da inserire – a pena di nullità – all’interno del ricorso congiunto. Sarà cura di entrambi i coniugi, poi, attestare e descrivere il percorso intrapreso, comprovante l’effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione, nonché – cosa ben più importante – la progettazione delle modalità̀ di sostegno per i figli. Ed in effetti, con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, viene soppresso l’assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi in favore del “mantenimento diretto”; inoltre, l’articolo 15 della proposta di legge, modificando l’articolo 337-septies del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto.
I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con delle eccezioni: il giudice può, infatti, disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. Nella finalità del disegno di legge, vi è il proposito di contrastare il fenomeno dell’alienazione genitoriale: è frequente, infatti, nelle situazioni di crisi familiare che il rapporto del minore con uno dei genitori risulti “minato”, allorquando la stessa crisi sia talmente forte da portare uno dei due genitori all’esclusione dell’altro dalla vita del proprio figlio.
Oltre a riaffermare il concetto che l’educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, il DDL Pillon estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell’apporto educativo dell’altra figura genitoriale (viene anche prevista la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell’altro).
Desta molte perplessità la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all’art. 145 del codice civile: in caso di affidamento condiviso la residenza anagrafica dei figli minori è da collocarsi presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo sulla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, preferendo il luogo dove sono sempre vissuti
a cura di Redazione
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