
Punito severamente un conducente di bus che, portato il veicolo in deposito, ha preso di mira una dipendente di una ditta di pulizie. Respinta la tesi difensiva, secondo cui il comportamento dell’imputato era frutto solo di uno scherzo pesante. Evidente, invece, per i Giudici, l’intrusione nella sfera sessuale della vittima.
Ha riportato l’autobus in deposito, una volta finito il proprio turno di lavoro. Ma in quel contesto il conducente ha preso di mira una donna – dipendente di una impresa di pulizie– che era salita sul veicolo per cominciare a lavarlo e ad igienizzarlo, le ha fatto delle avances volgari e, infine, l’ha rincorsa, dopo essersi letteralmente denudato, per riuscire ad abbracciarla. L’uomo ha sostenuto che si è trattato solo di “uno scherzo pesante”, ma i giudici non hanno ritenuto plausibile questa lettura dell’episodio incriminato e lo hanno condannato a due anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale(Cassazione, sentenza numero 51593/18, sez. III penale, depositata il 15.11.2018).
Intrusione. Ricostruito nei dettagli l’assurdo episodio, verificatosi in
provincia di Ferrara, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello l’uomo viene
ritenuto colpevole di «violenza sessuale». Inequivocabile, secondo i giudici,
il comportamento da lui tenuto nei confronti della donna impegnata ad
effettuare le pulizie nel bus da lui portato in deposito.
Di parere opposto, ovviamente, il legale dell’uomo. A suo parere, difatti,
«l’atto sessuale» è stato «posto in essere per scherzo», e, quindi, «il bacio al
pube della donna e il successivo denudamento con la rincorsa nell’autobus» non
rappresentano «alcuna condotta lesiva della sfera sessuale della donna».
Il richiamo difensivo al presunto «clima scherzoso» in cui si sarebbe
verificato l’episodio incriminato non convince però i Giudici della Cassazione,
i quali, invece, confermano la condanna a trenta mesi di reclusione per
«violenza sessuale».
I magistrati tengono a ribadire che «il gesto compiuto per scherzo o con
finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile allorquando
esso, per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenta un’intrusione
violenta nella sfera sessuale della vittima». E in questa vicenda è evidente,
sempre secondo i Giudici, nel comportamento tenuto dall’uomo «il carattere
intrusivo della sfera sessuale» della donna, che peraltro, subito dopo
l’episodio, «si era mostrata nervosa ed agitata».
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la condotta tenuta dal conducente del bus
«era finalizzata alla soddisfazione di un impulso sessuale».