IMMIGRAZIONE – Rilevanza del comportamento per l’autorizzazione alla permanenza per esigenze familiari – in attesa delle Sezioni Unite


Lo straniero una volta ottenuta l’autorizzazione specifica, può permanere transitoriamente in Italia per accudire i familiari bisognosi del suo sostegno economico e morale. Tale autorizzazione può essere revocata a fronte di un comportamento del beneficiario incompatibile con le esigenze statuali a tutela di svariati interessi preminenti. Si pone però il problema della rilevanza di tali comportamenti in riferimento al diniego dell’autorizzazione richiesta dallo straniero.
Così ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 29802/18, depositata il 19 novembre 2018. 

Il diniego. Due coniugi albanesi intenzionati ad accudire i loro figli minori nati in Italia, si rivolgevano al Tribunale territoriale con l’intento di ottenere un’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano. Permesso negato sia in primo che in secondo grado: primariamente veniva rilevato che i coniugi non presentavano la necessità della loro permanenza in Italia come transitoria, ma anzi il loro intento era permanere finché i figli non avessero raggiunto la piena autonomia economica ed affettiva. Sussisteva una secondaria ragione ostativa all’accoglimento della domanda: al padre era stato revocato il permesso di soggiorno a fronte di un arresto e rinvio a giudizio per lo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, ebbene attività incompatibili con il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza in Italia. Il padre di famiglia ricorre dunque in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 31, comma 3, t.u. imm. sostenendo che suddetta norma «prevede il comportamento del familiare del minore quale causa di revoca dell’autorizzazione all’ingresso o soggiorno già concessa, ma non anche quale ragione di diniego di rilascio della stessa». 

La revoca dell’autorizzazione. Gli Ermellini rilevano che è di preminente importanza capire «se il comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia possa essere preso in considerazione soltanto ai fini della revoca dell’autorizzazione già concessa – come sostengono i ricorrenti – oppure anche ai fini del diniego dello stesso rilascio dell’autorizzazione richiesta». Tale questione non è mai stata affrontata nella giurisprudenza di legittimità; nell’unico precedente presentato, sebbene la questione non fosse stata posta con il ricorso, era stato enunciato il principio di diritto secondo cui era compito del Giudice di merito adito per il rilascio dell’autorizzazione, valutare le esigenze statuali circa la «tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore» così da esperirne un corretto bilanciamento.
Dall’art. 31 in considerazione, rilevano due aspetti che debbano essere posti in rilevo: la tutela e lo sviluppo del minore e la permanenza dei familiari volta a migliorare la crescita dello stesso fanciullo, permanenza che debba essere conferita tramite autorizzazione. È dunque necessario sottolineare che la stessa norma prevede la possibilità di revocare l’autorizzazione concessa, qualora emergano gravi motivi incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. 

I comportamenti incompatibili. Pertanto, alla luce delle esigenze da tutelare, è necessario capire se i “comportamenti incompatibili” considerati dall’art. 31 suddetto e realizzati dal richiedente, siano rilevanti anche ai fini di negare il rilascio dell’autorizzazione in questione. Tuttavia la norma appare generica in quando «non sembra dar rilievo ai precedenti del soggetto interessato, bensì all’attività incompatibile con la permanenza in Italia»: la nozione di incompatibilità risulta inoltre priva di contorni precisi e definiti idonei a condurre a un’esauriente valutazione giudiziale.
Data la massima importanza della questione prospettata e priva di una soluzione soddisfacente, la Suprema Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

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