Non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell’onere di dimostrare l’esattezza della prestazione medica e l’assenza di incidenza causale dell’inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l’ottemperamento dell’onere probatorio attoreo…
…onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest’ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. Così ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, con l’ordinanza n. 29853/18, depositata il 20 novembre 2018.
La vicenda. Un soggetto riportava svariati danni sopraggiunti a seguito della sottoposizione a un intervento chirurgico eseguito in una Clinica cardiologica. Il paziente citava in giudizio la Clinica per ottenere il risarcimento dei danni subìti. La domanda attorea veniva respinta in primo grado ma in seguito accolta dalla Corte d’Appello. L’Istituto cardiologico propone ricorso in Cassazione lamentando sia l’omessa valutazione della ctu svolta in primo grado che la violazione alle norme attinenti l’onere probatorio nell’ambito della responsabilità medica.
Oneri probatori e responsabilità medica. I Giudici di legittimità sottolineano primariamente che nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, la condotta colposa del danneggiante ed il nesso causale tra questa ed il danno fondano l’oggetto di due accertamenti concettualmente distinti tale per cui la sussistenza dell’uno non fonda la sussistenza dell’altro. Secondariamente la medesima Corte ribadisce che «nei giudizi di responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento» e una volta assolto detto onere probatorio attoreo, è «a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l’esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile». Risulta per cui errato affermare la responsabilità della struttura sanitaria senza prima aver accertamento in concerto se l’attore, danneggiato, «abbia adempiuto l’onere di dimostrare che effettivamente sussisteva un nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari ed il predetto evento». Nel caso in esame, la Corte d’Appello riteneva responsabile la Clinica cardiologica sulla base di rilievi privi di fondamento, ovvero omettendo di accertare preventivamente l’ottemperamento dell’onere probatorio attoreo. Pertanto gli Ermellini cassano la decisione impugnata affinché, in sede di rinvio alla luce di principi enunciati, si possa valutare nuovamente la responsabilità della Clinica cardiologica in relazione ai danni sofferti dal paziente.